PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Ancora una volta la politica sembra affetta da quella peculiare malattia che era stata chiamata “riformite”, per la quale non si riesce proprio a trovare la cura. Lo pensa il professore Mauro Bove alla luce di quello che emerge dal cantiere giustizia: “efficienza”, “semplificazione”, “speditezza”, “semplicità”, “concentrazione”, “effettività”, “razionalizzazione”, “ragionevole durata” del processo. Parole che dovrebbero rappresentare la chiave di lettura dell’ampia delega per un riassetto del Cpc e e della correlata legislazione speciale ma che invece risultano a suo parere vuote. Continua il dibattito sul Ddl Bonafede: il primo intervento relativo agli aspetti di procedura penale è apparso, a firma del professor Giorgio Spangher, sul numero 32.
LEGISLAZIONE
La conversione del Dl 32 con la legge 55/2019 ha portato ulteriori novità di carattere anche temporale, dando vita a un coacervo di norme applicabili cronologicamente (le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dalla legge di conversione 55/2019).
Le modifiche apportate dallo "sblocca cantieri" al Dlgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dal Dl 39/2019 convertito con modificazioni dalla legge 55/2019).
La mappa della legge di conversione 55/2019 con le sintesi dei contenuti e le pagine delle norme commentate.
In sede di conversione, lungi dal procedere con la consueta tecnica di emendamenti al testo base, si è duplicata la modalità di modifica intervenendo: da un lato, tramite cambiamenti al decreto legge; dall’altro lato, attraverso l’introduzione di ulteriori 19 commi nell’articolo 1 del Dl, autonomi e preliminari rispetto al provvedimento di partenza.
Le procedure semplificate sotto soglia, distinguibili in tre tipologie secondo la versione originaria del codice dei contratti pubblici e lo stesso decreto 32, in sede di conversione parlamentare sono divenute quattro più una ordinaria unica. Il risultato appare, oltre che complesso, di non facile ricostruzione.
Inserita una ulteriore novella al Tu in materia edilizia: si prevede, in particolare, che i laboratori “autorizzati” possano effettuare, oltre alle prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce (già previste dal testo unico), anche controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
Gli interventi prioritari non sono quelli emergenti dagli strumenti di pianificazione e programmazione già in vigore nell’ordinamento, ma quelli individuati con uno o più Dpcm, che ha dunque un potere costitutivo della qualità giuridica di “priorità” prevista come presupposto di operatività della disciplina speciale e non un potere solo ricognitivo dell’esistente.
La portata normativa dell’articolo si inserisce in tematiche molto più ampie, dovendo essere da una parte rispettata e garantita non solo l’autodeterminazione del lavoratore ma anche la tutela della protezione dei dati di varia natura e quindi connesso ai temi della riservatezza, così come il diritto alla dignità dei pazienti presenti nelle strutture sanitarie.
GIURISPRUDENZA
Settimana ricca di tante sentenze importanti, da segnalare soprattutto quelle penali. Con la prima viene stabilito che in nome del superiore interesse del minore, va censurata l'impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale. Poi, il Pm non può appellare il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, il quale abbia omesso di pronunciarsi su uno dei beni oggetto della richiesta cautelare. Infine, il titolare di una concessione stagionale su area demaniale che non comunichi di voler proseguire durante l'anno l'utilizzo dell'area e delle strutture esistenti e non sostenga il relativo onere di integrazione del canone commette il reato di occupazione abusiva.