PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Per Alberto Cisterna la sentenza Viola contro Italia non punta a scardinare il sistema delle preclusioni sui benefici penitenziari e a favorire la scarcerazione dei boss, impone solo una personalizzazione del trattamento penitenziario che sia rispondente alle effettive ed evidenti esigenze di prevenzione che giustificano le deroghe al principio di rieducazione e proporzionalità della pena nel tempo.
GIURISPRUDENZA
La pena dell’«ergastolo ostativo», applicata al condannato per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4- bis , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto "Ordinamento penitenziario") contrasta con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché la presunzione assoluta di incompatibilità dell’ergastolano rispetto ai benefici penitenziari, salva la collaborazione di quest’ultimo con la giustizia ai sensi dell’articolo 58 -ter della medesima legge 354/1975, limita eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena
Strasburgo ha confermato l’accertamento della violazione da parte dell’Italia dell’articolo 3 della Cedu sotto il profilo della pena dell’ergastolo “ostativo” italiana: l’unica possibilità prevista per gli ergastolani di accedere ai benefici penitenziari, rappresentata dalla collaborazione con la giustizia, non costituisce un correttivo sufficiente.
Se il mandato dei giudici alsaziani è chiaro, resta da comprendere quali potrebbero essere i termini di una riforma dell’istituto dell’ergastolo “ostativo”, considerato che ogni intervento di modifica legislativa non potrebbe che comprendere anche l’istituto della collaborazione con la giustizia di cui all’articolo 58- ter dell’ordinamento penitenziario.
L’odierna rubrica affronta il quesito se l’invio per posta ordinaria dell’assegno non trasferibile, che venga sottratto e pagato a soggetto non legittimato, possa costituire condotta idonea, ai sensi dell’articolo 1227, comma I, del Cc, a integrare il concorso di colpa del mittente con riguardo al pagamento dell’assegno a soggetto diverso dal beneficiario
Dall'ergastolo ostativo, passando dalla divisione di un immobile abusivo senza nullità, fino ad arrivare alle infiltrazioni nei Comuni: sono queste le principali questioni trattate dai giudici di ogni grado
CIVILE
GIURISPRUDENZA
La divisione di una comunione ereditaria o anche ordinaria deve rispettare la normativa sulla regolarità edilizia. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 25021/2019.
Le sezioni Unite sono tornate sul tema delle opere realizzate abusivamente, ossia senza o in difformità del titolo abilitativo richiesto dalla legge, a distanza di appena sette mesi: con nuova pronuncia, in realtà, la Cassazione scioglie altri nodi interpretativi che erano al pettine, risolvendo questioni non esaminate dalla sentenza n. 8230 del 2019.
In base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati a uso non abitativi, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni nell’arco del rapporto. Così la Cassazione con la sentenza 23986/2019.
Nella prassi è frequente il ricorso ad accordi che contemplano successivi aumenti del canone in modo da giungere poi, dopo un certo tempo, a una somma finale. La legittimità di tali clausole contrattuali sembra d’altro canto emergere dallo stesso dettato dell’articolo 32 della menzionata legge 392/1978.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l’attestazione della verifica che l’apparecchio utilizzato per l’alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile corretta calibratura e l’onere probatorio del completo espletamento di tali attività grava sull’accusa. Così la Cassazione con la sentenza 38618/2019.
Non è sufficiente la mera omologazione dell’apparecchio, trattandosi di una attestazione comunque “statica” (risalente al momento della costruzione e della messa in esercizio), ma serve la rappresentazione (anche con la formale attestazione degli operanti) dell’essere stato, nel tempo, revisionato in modo da garantirne la funzionalità.
AMMINISTRATIVO
Interessante la sentenza con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato (decisione 6931/2019) affronta un tema di particolare rilievo, il riparto di competenza fra Comuni e Stato delle spese necessarie al mantenimento degli uffici giudiziari.
Pur nella necessità di invertire la rotta delle sofferenti finanze pubbliche, in questo come in altri casi si confermano alcuni dubbi di ragionevolezza o quantomeno di contraddittorietà di alcune scelte, come quelle di sopprimere uffici giudiziari allontanandoli dalla realtà concreta del territorio, tanto invocato in termini “federalisti”.