PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA La rivoluzione digitale nelle professioni forensi è una realtà e va governata. Data science e cosiddetta intelligenza artificiale sono già entrate nel territorio del diritto, in Nordamerica ma anche in Europa. L’uso di strumenti analitici su big data , machine learning nato per le indagini difensive sta ora arrivando in ogni angolo dello scibile giuridico promettendo e realizzando grandi novità nel modo di gestire processi, procedimenti e clienti. Per il professor Giovanni Comandé l’impatto sarà dirompente su professionisti e utenti e necessita di uno sguardo regolatorio tempestivo e attento.
LEGISLAZIONE
Il Dm affari esteri 4 ottobre 2019 individua i Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2- bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.
La finalità della disposizione è quella di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno dei Paesi indicati nel disposto del decreto ministeriale; inoltre, appare evidente che l’elencazione dei Paesi di origine sicuri miri ad ampliare le cause di manifesta infondatezza delle istanze presentate.
GIURISPRUDENZA
L’appuntamento odierno, in materia penale, concerne il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’articolo 513- bis del codice penale. La giurisprudenza di legittimità è da tempo divisa sulla “latitudine” degli «atti di concorrenza» che ne definiscono l’ambito applicativo: è dubbio se essi vadano identificati, in senso tecnico-giuridico, con le sole condotte anticoncorrenziali come definite dall’articolo 2598 del codice civile (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti o il rifiuto di contrattare); oppure se, in senso più ampio, abbraccino anche atti meramente intimidatori comunque idonei a impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
Disciplina scuola superiore avvocatura, clausole vessatorie assicurazione, regime del margine Iva, autoriciclaggio e minore collocato in comunità. Sono alcuni temi affrontati dai giudici durante la settimana.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque. Lo dice la Cassazione con la sentenza 24224/2019.
Nonostante la decisione in commento sia stata resa nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, i principi di diritto enunciati sono destinati a orientare gli interpreti in relazione a tutte le ipotesi di opposizione, sia agli atti esecutivi, sia all’esecuzione, ai sensi degli articoli 617 e 615 del Cpc, entrambe modulate in una struttura bifasica.
In tema di responsabilità sanitaria di un medico ospedaliero per diagnosi errata e mancata prescrizione di accertamenti cardiologici, il giudizio di rinvio della sede penale a quella civile attiene a una indagine processuale e sostanziale del tutto autonoma, volta non tanto a discernere con funzione punitiva il reato nella sua imputabilità, ma attinente alla diversa dimensione del fatto come presupposto del diritto al risarcimento del danno. Così la Cassazione con la sentenza 22520/2019.
Il giudizio di rinvio (articolo 622 del Cpp) è un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche e a quelle sostanziali, una situazione soggettiva e oggettiva autonoma rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Il giudice penale non può riconoscere, in sentenza, la fattispecie aggravata del falso in atto pubblico, ai sensi dell'articolo 476, comma 2, del codice penale, qualora la natura fidefaciente dell'atto non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione, con la precisazione dell'ascrivibilità di tale natura o con formule equivalenti, ovvero con l'espressa indicazione normativa relativa all'aggravante. Così le sezioni Unite 24906/2019.
La qualificazione di fidefacienza è il risultato di valutazioni articolate, il cui riconoscimento giudiziale si correla al profilo normativo regolato da norme extrapenali che va reso noto all’imputato, accentuandosi «le ragioni di inesigibilità della previsione del loro possibile esito da parte della difesa» affinché la contestazione dell’accusa possa dirsi realizzata.
AMMINISTRATIVO
Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il Gse accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell'obbligo di cui all'articolo 11 del Dlgs n. 79 del 1999: tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge; deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il Gse accerta in positivo l'avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo. Lo ha stabilito la Plenaria con la sentenza de 3 settembre 2019 n. 9 .
Il tema trae origine dal particolare obbligo imposto dall’articolo 11 del Dlgs 79/1999, a decorrere dal 2001, a carico di coloro che producono ovvero importano energia non pulita: tali soggetti devono immettere nel sistema elettrico nazionale, entro l’anno successivo a quello di riferimento, una determinata quota di cosiddetta energia verde, la “quota d’obbligo”.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti. È quanto ha deliberato - ribaltando il giudizio di primo grado del 2018 - la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo il 17 ottobre 2019.