CIVILE

Diffusione a mezzo social network di dati riguardanti minori e rimedi cautelari

LA QUESTIONE Sussistono i presupposti per la tutela d'urgenza in ipotesi di inserimento di foto di minori sui social network, da considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web consente infatti la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post .

Provvedimenti di urgenza a tutela della privacy dei figli minori

L’ANALISI DELLA DECISIONE Con la sentenza in commento il Tribunale di Rieti ha accolto il ricorso presentato in via d'urgenza dalla madre di due minori, con il quale chiedeva l'adozione di un provvedimento cautelare volto ad ottenere la rimozione delle immagini, delle informazioni e dei dati relativi ai figli, pubblicati dalla nuova compagna del padre su diversi social network, inibendo la loro diffusione su tali siti senza il consenso di entrambi i genitori ed applicando una misura di coercizione indiretta di cui all'articolo 614- bis del c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni. 

Pubblico impiego: la perdita dell’incensuratezza quale giusta causa di licenziamento 

L’ANALISI DELLA DECISIONE Il licenziamento può essere irrogato anche per condotte poste in essere fuori dall'ambito lavorativo, quando siano tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario. Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna penale a carico del lavoratore comporta la perdita della qualità dell’incensuratezza, che è evenienza indubbiamente idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro, se si tiene nel debito conto che la mancanza di precedenti penali è condizione necessaria per l’accesso ai concorsi nel pubblico impiego. In altre parole, anche alla luce della riforma Brunetta e della legge Severino, irreprensibilità di condotta e specchiatezza di immagine possono ritenersi assurti a specifici elementi costitutivi di quello speciale rapporto fiduciario che connota il pubblico impiego privatizzato, tanto che il loro venir meno per una sentenza di condanna passata in giudicato rappresenta un’ipotesi di recesso per giusta causa da parte del datore di lavoro.

Elementi di prova della natura autonoma del rapporto di lavoro

LA QUESTIONE Deve essere ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima. Pertanto ad esso non si applica l'art. 36, comma 1, Cost., perché il diverso diritto al compenso professionale dell'amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare.

L'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro dirigenziale

L'ANALISI DELLA DECISIONE Nel caso in esame, relativo all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dirimente è stata la presenza di una pattuizione contrattuale con compenso superiore al trattamento previsto dal contratto collettivo vigente per la qualifica dirigenziale. Tale pattuizione è stata ritenuta indice di una volontà libera ed incondizionata per entrambe le parti di intraprendere un rapporto di lavoro autonomo.

PENALE

Possesso di una res proveniente da reato   

LA QUESTIONE Ai fini della conoscenza nel ricettatore della provenienza delittuosa delle cose, non è necessario che questa si estenda alla precisa e completa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato principale, bastando la certezza di acquisire cose provenienti dal reato.

L’incapacità di giustificare il possesso di un oggetto di provenienza illecita integra il reato di ricettazione 

L’ANALISI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Napoli ha ritenuto gli imputati responsabili del reato di ricettazione nonché di quello di uso di marchi contraffatti in quanto, sotto il primo profilo, venivano trovati nel possesso di stoffe con sopra impressi marchi contraffatti di cui non sapevano fornire giustificazione del possesso e, sotto il secondo profilo, usavano le stesse per produrre borse. 

Valutazione della prova testimoniale della vittima del reato 

L’ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza in commento si fa apprezzare in quanto fa buon governo dei principi giurisprudenziali, non solo di merito, ma anche di legittimità, in ordine all’interessante tematica concernente la valutazione della prova testimoniale della vittima del reato, nonché della parte offesa costituita parte civile. In particolare viene ribadito il principio secondo cui in tema di valutazione della prova penale, le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova, senza necessità di riscontri esterni.

AMMINISTRATIVO

Esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara per presunto debito tributario 

LA QUESTIONE L'intervenuta definizione agevolata in luogo dell'impugnazione della cartella di pagamento esclude la perdita del possesso del requisito della regolarità fiscale in corso di procedura (sia pure successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte), poiché per effetto della conseguente estinzione la pendenza debitoria in contestazione non ha acquisito il carattere della definitività.

Regolarizzazione della posizione debitoria fiscale in corso di procedura

L’ANALISI DELLA DECISIONE  I Giudici del Consiglio di Stato correggono la decisione del Tribunale di primo grado riconoscendo che la ditta aggiudicataria ha tempestivamente optato per la non impugnazione in favore della definizione agevolata e della rateizzazione di una cartella di pagamento notificata successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle domande. Così facendo, le relative obbligazioni si sono estinte e la ditta non ha perso il requisito della regolarità fiscale poiché la pendenza debitoria non ha acquisito il carattere della definitività.

Esclusa la lesione del diritto allo studio in caso di bocciatura dell’alunno affetto da DSA 

L’ANALISI DELLA DECISIONE L'omesso riferimento alla condizione patologica dell'alunna, affetta da un disturbo specifico dell'apprendimento, e alle misure dispensative e compensative adottate con il Piano Didattico Personalizzato, non rappresenta un vizio inficiante la legittimità del provvedimento valutativo del Collegio dei docenti, in quanto non è richiesto dalla vigente disciplina, che tende a garantire all'alunno la disponibilità di strumenti, programmi e metodi idonei a compensare o a superare le proprie difficoltà grazie ad un PDP la cui violazione non è affatto dimostrata, ma non anche ad assicurare il riesame dei risultati negativi, comunque rivalutandoli alla luce delle difficoltà certificate.

Elenco di tutti gli argomenti

  1. a

    Appalti

    Appello civile

    Armi

    Ambiente e territorio

    Atti e provvedimenti amministrativi

  2. c

    Circolazione stradale

    Condominio

    Contratto bancario

    Contratto

    Contratto di agenzia

    Concorsi ed esami

  3. d

    Diritto dell'unione europea

    Difensore e difesa

  4. e

    Esecuzione civile

    Edilizia e urbanistica

    Elezioni

    Espropriazioni

  5. f

    Fallimento

  6. i

    Immigrazione e stranieri

  7. l

    Lavoro e formazione

  8. n

    Notificazioni

    Negozio giuridico

  9. p

    Privacy

    Pubblico impiego

    Prescrizione

    Procedimenti speciali

    Procedimento civile

    Processo del lavoro

    Prova civile

    Prova penale

    Processo penale

    Pubblica amministrazione

    Procedimento amministrativo

  10. r

    Responsabilità e risarcimento

    Responsabilità medica

    Reati contro il patrimonio

    Reato

    Reati ambientali

    Reati contro l'amministrazione della giustizia

    Reati contro la famiglia

    Reati contro la fede pubblica

    Reati contro la persona

    Reati contro la pubblica amministrazione

    Reati edilizi

    Reati fallimentari

  11. s

    Servitù

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    Scuole e istruzione

    Sanità e bioetica

  12. t

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