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EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Con l’arrivo in Gazzetta della legge 3/2019 si compie una svolta netta in due direzioni. Secondo il professor Giorgio Spangher, infatti, per prima cosa si consolida la tendenza in atto da parecchi anni nel nostro Paese di piegare la giustizia penale a essere uno strumento di politica sociale, cioè chiamata a rimuovere le diverse situazioni di disagio che attraversano la società. La seconda direzione, abbastanza evidente, tende ad avvicinare lo strumentario delle politiche anticorrutive a quelle della criminalità organizzata.
LEGISLAZIONE
Il varo della legge 3/2019 sarà ricordato come un momento di svolta. Il provvedimento, si compone di un solo articolo ripartito in 30 commi e distinto in due parti: la prima parte (articolo 1, commi da 1 a 10) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pa nonché in materia di prescrizione del reato; la seconda parte (articolo 1, commi da 11 a 30) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.
Le complesse modifiche ai reati contro la Pa messe a confronto guardanto loro impatto sul Cp
Come cambia il codice di procedura penale alla luce della nuova disciplina sulla corruzione
Una legge - che privata dei titoli e dei capi - risulta essere complicata nell’interpretazione. La Guida alla lettura consente di superare questo scoglio.
Cardine della riforma è costituito dalla modifica introdotta all’articolo 159, comma 2, del Cp ove si dispone che da gennaio 2020 la sentenza di primo grado - sia di condanna sia di proscioglimento - sospende il corso della prescrizione fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
Il comma 4 di nuovo conio prevede che la richiesta del ministro della Giustizia o l’istanza o la querela della pe rsona offesa non siano necessarie per i delitti di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi o ; per il corruttore dell’incarico di pubblico servizi o e t raffico di influenze illecite, in relazione ai quali il minimo edittale resta al di sotto della soglia dei tre anni.
Dal punto di vista delle verifiche costituzionali il “giro di vite” sulla riabilitazione e sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ha suscitato più discussioni. Su quest’ultima disposizione in particolare (al pari almeno di quanto accaduto per la modifica della prescrizione) si sono agglutinate le polemiche politiche.
Invero tutta la legge 3/2019 è fortemente ispirata da un preciso modello criminologico che vede nel corrotto e nel corruttore il prototipo del reo inemendabile (basti pensare al nuovo regime penitenziario) e questo profilo rappresenta una riserva di fondo sull’efficacia, nel breve/medio periodo, della riforma cosiddetta “spazzacorrotti”.
Se la figura dell’agente sotto copertura tende a minare le certezze del corrotto in ordine all’affidabilità criminale del proprio iniziale interlocutore disposto al pagamento di una tangente, il nuovo articolo 323- ter del Cp punta a destabilizzare gli effetti dell’accordo già stipulato e portato a compimento.
L’Italia si allinea definitivamente alle prescrizioni internazionali che considerano in modo unitario il comportamento di chi si propone di esercitare un’influenza sulle decisioni di un pubblico agente, senza in alcun modo distinguere fra rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il funzionario pubblico.
La riforma introduce un istituto di nuovo conio: la declaratoria di estinzione della pena accessoria perpetua. Quest’ultima, fondata su presupposti e condizioni peculiari e non esattamente sovrapponibili a quelle previste per la riabilitazione, è destinata a operare sinergicamente a quest’ultima, che ne diviene il necessario antecedente logico-giuridico.
Sul versante del rito processuale la legge n. 3/2019 offre alcune rilevanti novità che si traducono in un considerevole incremento della capacità investigativa, in linea con l’intero approccio di questa nuova legislazione anticorruzione che enfatizza e tende a contrastare le note difficoltà di accertamento di questi reati .
Nel caso di intercettazioni ambientali da svolgere nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale queste possono essere eseguite, diversamente da quanto ordinariamente disposto dal comma 2 dell’articolo 266 del codice di procedura penale, anche se non vi è il fondato motivo di ritenere che si stia attuando un’attività criminosa.
Dopo le numerose polemiche, è stata introdotta la figura dell’agente “infiltrato”, ma non quella dell’agente “provocatore”. Ed è da escludere, quindi, un’attività di istigazione e stimolo, che porterebbe l’infiltrato a risponderne penalmente. È stata una soluzione obbligata alla luce dei principi della giurisprudenza, anche comunitaria.
Altro perno della riforma è costituito, per quanto riguarda la fase esecutiva, nelle modifiche intese a rafforzare l’effetto dissuasivo della pena applicata con riferimento a determinati reati contro la Pa. Punta di lancia di tale intervento è l’articolo 1, commi 6 e 7 , con due importanti modifiche su collaborazione ed estinzione degli effetti della condanna.
Proprio l’estensione dell’ambito di operatività del traffico di illecite influenze e la previsione della punibilità comunque del privato spiega la introduzione della responsabilità amministrativa dell’ente , allorquando il privato abbia operato, con posizione soggettiva qualificata (articolo 5 del Dlgs 231/2001), nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
La legge n. 3 del 2009 accresce le condizionalità, le forme di pubblicità e i controlli apposti ai finanziamenti privati ai partiti ; stabilisce nuove forme di preventiva conoscenza pubblica - anche mediante modalità telematiche - sui candidati presentati; prevede un corposo apparato sanzionatorio collegato alla violazione delle nuove disposizioni .
GIURISPRUDENZA
Equa riparazione esclusa se la lite è temeraria. La contabilità parallela non evita la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Se un'autorità giurisdizionale nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, non rispetta le norme sulla litispendenza la decisione resta comunque valida. Sono alcuni dei principi contenuti nella giurisprudenza della settimana.