CIVILE
LA QUESTIONE La pronuncia in esame, muovendo dalla domanda di accertamento del saldo di conto corrente con ulteriore declaratoria di illegittima segnalazione di sconfinamento in Centrale Rischi di Banca d'Italia, e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, investe diversi aspetti del diritto bancario, toccando anche tematiche meno comuni.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La pronuncia offre interessanti spunti per approfondire diverse tematiche del diritto bancario, dall’anatocismo, all’azione di nullità e accertamento del dare-avere prima dell’estinzione del conto, dall’efficacia probatoria dei c.d. “mastrini” al danno per illegittima segnalazione in C.R. a sconfinamento (“incaglio”).
LA QUESTIONE La domanda di parte attrice nei confronti del Ministero della Salute diretta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della contrazione dell'epatite C, è stata rigettata per il decorso del termine di prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2947, comma 1 c.c.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Nel procedimento azionato nei confronti del Ministero della Salute da parte di un soggetto affetto da epatite C, patologia determinata da trasfusioni di sangue infetto durante un ricovero ospedaliero, la domanda risarcitoria di parte attrice è stata rigettata stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2947, comma 1 c.c.
PENALE
LA QUESTIONE Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 c.p., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione, viene ritenuto rappresentare l'elemento differenziale della violenza privata rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone, invece, la coscienza di fare cosa giusta nella sostanza sebbene ingiusta nella forma.
LA QUESTIONE La Cassazione ha accolto il ricorso della procura generale di Bologna, annullando per gli effetti la sentenza della Corte di Assise di appello che aveva quasi dimezzato la pena (da 30 a 16 anni). Il secondo grado di merito-bis ha confermato la pena di trenta anni elidendo il bilanciamento che la prima Corte di Appello aveva operato tra le aggravanti e le attenuanti generiche.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Le motivazioni della Corte di Appello d’Assise- bis sono state edificate censurando l’erronea diagnosi effettuata dalla prima Corte di Appello bolognese (pronuncia n. 29/2019) dopo il rinvio della Cassazione per un nuovo vaglio nella parte in cui erano state riconosciute le attenuati generiche. Tali motivazioni hanno dimostrato, nel nuovo giudizio di merito, che l’espressione “tempesta emotiva” in realtà non possiede alcuna valenza giuridica sennonché sottendere che l’imputato ha agito con rabbia. Per gli effetti di tale ragionamento, l’attenuante generica (contenente il parametro della “tempesta emotiva”) è venuta meno come sua efficacia.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE La condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia non è automaticamente ostativa al riconoscimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza del 12 giugno 2020, n. 724, emanata dai giudici della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze, consente di riflettere dettagliatamente sul tema della pericolosità sociale dello straniero e della conseguente revoca del titolo di soggiorno.
LA QUESTIONE Ai fini dell’ammonimento, non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato di stalking, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La natura del provvedimento di ammonimento del questore giustifica l'affermazione del giudici della Seconda Sezione del TAR Puglia - Bari, i quali, con sentenza 439/2020, hanno affermato che esso "non presuppone l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto di relazioni intersoggettive, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato".