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EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Passerà - come tutti i fenomeni umani - l’emergenza legata alla diffusione anche in Italia e in Europa del nuovo coronavirus. Le ore “buie” che sta vivendo il Paese fanno emergere in prospettiva un quadro preoccupante per il nostro sistema istituzionale caratterizzato da una disarticolazione delle competenze e la frantumazione delle fonti. Per il professor Giulio M. Salerno occorre far tesoro di questa esperienza e affrontare presto le criticità emerse.
LEGISLAZIONE
Il decreto legge affronta l'emergenza collegata alla diffusione del virus in due fasi. Una prima fase, di immediata applicazione, che va dall'8 marzo (giorno della pubblicazione in "Gazzetta", cioè l'8 marzo scorso) al 22 marzo; una seconda fase che dal successivo 23 marzo giunge sino al 31 maggio.
Individuazione dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall’art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11
Sono anche sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni previste. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute.
Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del Cpa di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica.
Norme specifiche anche per la giustizia contabile: in caso di rinvio - con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti - i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
Una precisazione, però, è d’obbligo per un settore così importante. Alla luce della ratio della nuova decretazione d’urgenza, la regola giuridica è la sospensione dell’attività giudiziaria; le eccezioni a tale regola costituiscono delle eccezioni e sono quindi da interpretare in senso restrittivo e tassativo.
Secondo una disposizione aggiunta dalla Camera, al personale delle Forze armate impiegato - previo provvedimento del prefetto competente - per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento in esame, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Il Dpcm 8 marzo 2020 contiene, come già osservato, delle misure a carattere generale, previste nell'applicazione su tutto il territorio nazionale. Alcune di queste misure hanno carattere informativo e di prevenzione (articolo 3) e altre hanno invece carattere di contrasto e contenimento del virus (articolo 2).
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri produce i suoi effetti dalla data dell’8 marzo e resta efficace sino al 3 aprile 2020 (salvo termini diversi previste dal decreto stesso); i Dpcm del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020 sono invece da intendersi abrogati (cessano la loro efficacia a partire dall’8 marzo 2020).
Il decreto legge sanità - oltre alle misure straordinarie per l'organizzazione sanitaria - è intervenuto anche in materia sanzionatoria, completando – con atto avente forza di legge – un tassello che era rimasto incompleto all'indomani dell'emanazione dei Dpcm dell'8 e 9 marzo 2020. Il provvedimento contiene anche norme ad hoc per la privacy
La descrittività e la determinatezza della fattispecie di reato e, in definitiva, la sua tassatività e vincolatività è affidata in toto alle misure amministrative etero-integratrici previste per Dpcm e “incorporate” nel precetto. Naturalmente, a fini di prova è necessario che i provvedimenti limitativi siano notificati recettiziamente ai soggetti destinatari.
Le innovazioni sono contenute nel decreto legge sanità che - oltre alle misure straordinarie relative all'organizzazione delle strutture - è intervenuto anche in materia sanzionatoria, completando – con atto avente forza di legge – un tassello che era rimasto incompleto all'indomani dell'emanazione dei Dpcm dell'8 e 9 marzo 2020.
Gli impegni contrattuali italiani con partner locali, ma soprattutto internazionali, viene analizzata considerando l'insorgere di focolai di Coronavirus specialmente in alcune aree geografiche del Nord d'Italia . Alla luce delle inevitabili conseguenze negative nel comparto produttivo nazionale.
GIURISPRUDENZA
Dalla guida in stato di ebbrezza al tempo di permanenza del bambino fino ad arrivare alla clausola abusiva sui mutui: sono queste le decisioni prese dalle Corti del Paese. ,
CIVILE
GIURISPRUDENZA
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale: alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento.Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 3022/2020.
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’articolo 18 della Lf, sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all’articolo 393 del Cpc.