PRIMO PIANO
LEGISLAZIONE
Con l'articolo 83 del Dl 18/2020 si arriva alla terza versione del provvedimento relativo al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini per la giustizia civile, dopo i precedenti decreti.
Il dichiarante, per uscire di casa, ora deve autocertificare di non incorrere nel divieto assoluto di mobilità: se è “in quarantena” o affetto da “COVID-19” e attesta il falso per spostarsi, risponde (non ai sensi dell’articolo 483 del Cp ma) del più grave delitto di cui all’articolo 495 del Cp, per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
Per superare l’emergenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari italiani il Governo ha inserito, nel Dl Cura Italia - in vigore dal giorno 17 marzo - un articolato che mira, da subito, ad alleggerire l’affollamento carcerario, anche a beneficio del personale di polizia penitenziaria che si trova, sotto organico, a gestire questo momento delicatissimo.
La nuova misura introdotta in data 11 marzo 2020 ed entrata in vigore in pari data, persegue ancora una volta lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Si tratta di strumenti di contenimento in vigore su tutto il territorio nazionale. La regola è la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle individuate in apposito allegato al Dpcm.
Gli uffici pubblici restano aperti, ma il Dpcm prevede che le Pa assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
GIURISPRUDENZA
Benefici penitenziari al vaglio della Consulta. Concorsi annullati, risarciti i vincitori. Risarcimento danni, Anas responsabile per l'albero caduto dal fondo confinante. Fusioni, bancarotta per distrazione se fallisce una delle società. Consumatori, sotto la lente i compiti del giudice. Ecco alcuni titoli che caratterizzano significative sentenze della settimana.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’articolo 614- bis del Cpc, trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’articolo 709- ter del Cpc una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore a una crescita sana ed equilibrata. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 6471/2020.
Gli istituti previsti dall’articolo 709- ter del Cpc hanno sia una funzione sanzionatoria che di dissuasione indiretta, per conseguire la cessazione dell’inadempimento degli obblighi familiari, e possono applicarsi anche d’ufficio, ad esempio è stato condannato al risarcimento dei danni il genitore collocatario che ostacola il funzionamento del regime condiviso.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Con la sentenza n. 32/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della legge n. 3/2019 (cosiddetta Spazzacorrotti) là dove estende alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione.
È lo stesso parametro di costituzionalità utilizzato a rappresentare in sé una novità, dal momento che - fino a ora - il Giudice delle leggi non aveva affrontato direttamente il totem concettuale che vuole l’esecuzione penitenziaria dominata da una normativa di natura processuale e para-amministrativa, comunque estranea al diritto penale sostanziale.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
il processo va avanti nei casi in cui l’imputato non compare a talune udienze per motivi a lui non imputabili, ma scelga di non contestare la legittimità delle attività processuali svolte in sua assenza o possa avvalersi della ripetizione di una fase processuale. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 13 febbraio 2020 (causa C-688/18, Tx, Uw).