PRIMO PIANO
EDITORIALE
La sicurezza ha molte facce, ora con l'emergenza dettata dal Covid-19 fondamentale è quella sanitaria ed economica. I Governi e gli apparati di Intelligence, sono indotti, a causa degli ultimi eventi a ripensare i contenuti dell'interesse nazionale, adeguando le metodologie di analisi e i meccanismi dei processi decisionali. Il professore Alessandro Corneli analizza la situazione alla luce dell' emergenza sanitaria approfondendo il nuovo ruolo assunto dal Copasir. In anteprima sul web il numero della settimana all’indirizzo www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
LEGISLAZIONE
Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 contiene misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Pubblichiamo gli articoli 36 e 37 in materia di giustizia.
La Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense hanno siglato un Protocollo di intesa per la trattazione delle adunanze ex art. 375 C.p.c. e delle udienze ex art. 611 C.p.p. per la digitalizzazione degli atti.
La mappa del provvedimento (Dl 23/2020) con le norme di interesse per gli operatori di diritto
Sulla “ Gazzetta Ufficiale ” (edizione straordinaria) n. 94 dell’8 aprile 2020, è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto liquidità”, contenente oltre alle misure in materia di giustizia ulteriori misure per far fronte all’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle esigenze economiche del Paese.
Gli articoli 36 e 37 del decreto legge n. 23 del 2020 intervengono sulle scadenze relative ai termini processuali già previste da altre misure normative, per prolungarne l’efficacia.
La sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito con il decreto legge 23 è estesa a tutto il territorio nazionale.
Distanziamento sociale prolungato fino al 3 maggio; intanto, graduali riaperture, a partire dal 14 aprile, di un numero limitato di attività che non considerate di prima necessità. È questo, in estrema sintesi, il contenuto dell'atteso dal Dpcm 10 aprile.
Il nuovo Dpcm del 10 marzo si sforza di ricondurre a unità le diverse regole che si sono stratificate nel corso dell'emergenza: sotto i riflettori è contrasto tra Stato e Regione nella gestione degi interventi e nella regolazione del confinamento
GIURISPRUDENZA
Dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare, passando al tema dell'anzianità identica per lavoratori precari e di ruolo, fina ad arrivare al mancato riconoscimento dell'impugnabilità delle comunicazioni informative della Protezione civile: sono questi gli argomenti oggetto di interesse da parte dei giudici
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Le norme imperative in tema di locazione sono inderogabili, ma la rinuncia successiva al contratto è valida: questo l'importante principio affermato dalla terza sezione con l'ordinanza n. 5127/2020 per gli usi diversi dall'abitazione nel rinnovo alla prima scadenza
L’insieme delle questioni trattate dalla ordinanza 5127/2020 merita la massima attenzione, pure perché l’ammissibilità di una rinuncia successiva al contratto di locazione sembra poter valere inoltre per altre specifiche situazioni e anche, mutatis mutandis, per gli usi abitativi.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Con la sentenza n. 18 del 2020 la Corte costituzionale allinea la disciplina della detenzione domiciliare speciale a quella della fattispecie ordinaria, consentendo che il beneficio di cui all'articolo 47-quinquies della legge 354/1975 sia applicabile - senza alcun limite relativo alla quantità della pena da espiare - anche nel caso di condannate madri di figlio affetto da grave handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992
La Consulta risolve una criticità costituzionale evidenziata anche dalla Commissione Giostra, cioè la limitazione collegata alla soglia di età del figlio nel caso di detenzione domiciliare speciale
AMMINISTRATIVO
Con la sentenza del 26 marzo 2020, n. 50, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disciplina sul servizio di Noleggio con conducente nella parte in cui prevede l'obbligo per gli operatori Ncc del rientro necessario alla rimessa alla fine di ciascun servizio.
La sentenza accoglie solo parzialmente il ricorso. In particolare, rimuove l'obbligo per gli operatori Ncc del rientro necessario alla rimessa alla fine di ciascun servizio. Ma poi rigetta la censura secondo cui la legge dello Stato avrebbe superato il perimetro della sua competenza.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Con la sentenza del 26 marzo, causa C-215/18 (Primera Air Scandinavia), la Corte di Lussemburgo, ha stabilito che anche nei casi in cui il passeggero abbia comprato un viaggio tutto compreso facendo ricorso a un'agenzia di viaggi, l'acquirente può agire in giudizio, per ottenere la compensazione pecuniaria a lui spettante, dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo che è quello della fornitura del servizio di trasporto aereo. Per il testo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com