PRIMO PIANO
EDITORIALE
Giovanni Comandé analizza quali sono le conseguenze di questa nuova sollecitazione della Suprema corte. E gli effetti su uno dei valori tabellari - che nel silenzio del Legislatore - è il più diffuso negli uffici giudiziari.
GIURISPRUDENZA
Il tema rimasto in disparte in questi travagliati mesi è quello dei sistemi tabellari che le molte sedi giudiziarie hanno elaborato per la liquidazione del danno non patrimoniale. La Cassazione con la sentenza 25164/2020 ne discute.
Il 10 novembre 2020 la Cassazione ha precisato i criteri da seguire, con la sentenza 25164/2020: il danno morale resta una voce in più rispetto al danno biologico, ma pur sempre compresa nelle tabelle milanesi usate come riferimento in tutta Italia.
La Suprema corte è tornata, sempre nei giorni di San Martino (evidentemente il mese di novembre è fonte di ispirazione), sul tema del danno non patrimoniale, cercando di chiarire le modalità liquidative di tale voce risarcitoria, approfondendo in particolare la questione dei confini e delle differenze tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione, soffermandosi altresì sul contenuto delle Tabelle predisposte dall’Osservatorio per la Giustizia civile di Milano.
La Corte di cassazione, per circa un decennio, non aveva inteso ricusare o mettere radicalmente in discussione la posizione assunta con la sentenza n. 12408/2011, mostrando - in svariate pronunce (in gran parte sfuggite all’attività di massimazione) - una certa tolleranza verso le procedure tabellari diverse da quelle milanesi .
Due sentenze importanti della Corte costituzionale in tema di rito sommario e perquisizioni personali legate al testo Unico degli stupefacenti. Eppoi gli arresti della Suprema corte in materia di fallimento. Sono queste gli argomenti più importanti oggetto di attenzione delle Corti
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Con la recente sentenza 13 novembre 2020 n. 25790, Presidente D'Ascola, Estensore Scarpa, la Corte, muovendo da un caso di scuola (consistente nell'apposizione di una canna fumaria sulla facciata dell'edificio), approfitta dell'occasione per definire alcuni concetti "chiave", ai fini della corretta applicazione dell'art icolo 1102 del Cc in ambito condominiale.
La C assazione con la recente sentenza n. 25790/2020 - muovendo da un caso di scuola (consistente nell'apposizione di una canna fumaria sulla facciata dell'edificio) - approfitta dell'occasione per definire alcuni concetti "chiave", ai fini della corretta applicazione dell'articolo 1102 del codice civile in ambito condominiale
Con la sentenza n. 20866/2020 le sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale presente tra le proprie decisioni, sul tema relativo alla notifica della sentenza di primo grado, nei confronti della pubblica amministrazione, quando il luogo di notifica oltre a essere la sede dell’ente sia anche la sede dell’avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio ; ci si è anche interrogati se, in tal caso, l’omessa indicazione del nominativo del difensore possa essere irrilevante e se possa essere surrogata dal fatto che il nominativo dello stesso figuri nell’epigrafe della sentenza notificata
Vista la diversità degli orientamenti, venivano necessariamente investite della questione le sezioni Unite della Corte che hanno, invece, aderito, con la sentenza in esame, all’indirizzo più restrittivo in quanto più idoneo a bilanciare sia l’esigenza primaria e pubblicistica del sollecito conseguimento della definitività della decisione sia il diritto di difesa di tutte le parti , compresa quella contro cui si vuol formare il giudicato, collegato al riconoscimento della necessità della difesa tecnica.
Il rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali (cosiddetti riders) addetti al "food delivery" ha natura subordinata ove si rinvengano le caratteristiche tipiche dell'etero-direzione di cui all'articolo 2094 del Cc tramite l'utilizzo di algoritmi che esercitino un totale controllo sull'attività lavorativa e sulle modalità di esecuzione della stessa. Così il Tribunale Palermo con la sentenza del 24 novembre 2020 n. 3570
Riprende il dibattito sulla natura del rapporto di lavoro dei cosiddetti "rider dopo gli interventi legislativi recenti e l'affermarsi di queste figure in tempi di padenemia
PENALE
GIURISPRUDENZA
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. Così la Corte costituzionale, sentenza 21 ottobre-26 novembre 2020 n. 252
La Corte costituzionale si è trovato a giudicare della costituzionalità della disciplina delle perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria prevista, in materia antidroga, dall’articolo 103, comma 3, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309.
La massimaReati contro la persona - Violenza sessuale commessa con abuso di autorità - Nozione - Preminenza privatistica o fattuale - Rilevanza - Configurabilità. (Cp, articolo 609-bis)In tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità cui si riferisce l’articolo 609-bis, comma 1, del codice penale, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Per il testo della sentenza della Corte di cassazione ntplusdiritto.ilsole24ore.com
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Una protezione alle piccole imprese che utilizzano le piattaforme digitali per favorire la diffusione dei propri servizi arriva dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 24 novembre, nella causa C-59/19, Booking. Per il testo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ntplusdiritto.ilsole24ore.com