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EDITORIALE
Prigioniere di un dedalo senza fine di norme e proroghe che ne mettono a rischio la loro stessa natura, cioè assicurare un ambiente fatto di regole certe e rapide per far crescere imprese e professioni. Stiamo parlando delle Zone economiche speciali (Zes) prigioniere - appunto - di un logica che tiene in ostaggio l’investitore con regole pletoriche e adempimenti burocratici. Per i professori Berlinguer e Pappadà sarebbe un’occasione di rilancio da non perdere per lasciarci alle spalle la pandemia.
LEGISLAZIONE
La conversione del Dl Covid (Dl n. 125/2020) - che ha abrogato - facendone proprio il contenuto e con salvezza degli effetti prodottisi, i decreti in tema di riscossione esattoriale (Dl n. 129/2020) e in tema di differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (Dl n. 148/2020). Le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dalla legge di conversione 27 novembre 2020 n. 159.
La legge di conversione ha notevolmente ampliato il numero delle disposizioni contenute nel provvedimento, disponendo altresì l’ abrogazione , con salvezza degli effetti prodottisi, di altri due decreti legge in attesa di conversione.
Anche in questo caso si verifica il fenomeno dell’intreccio o commistione tra diversi provvedimenti normativi , ovvero la confluenza in un unico testo di più decreti legge già in vigore, che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri.
In sede di conversione del decreto legge 125/2020, con un emendamento della Commissione Affari costituzionali del Senato, è stato modificato l’articolo 3 con la introduzione dei commi 1- bis e 1- ter che, incidendo sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e dei concordati preventivi , mira a risolvere il grave problema del non voto o meglio del silenzio del Fisco.
Una modifica relativa al funzionamento dell’assemblea di condominio, non immediatamente correlata con le misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica: una “ disposizione intrusa”, che ha approfittato dell’ iter peculiare di approvazione di un decreto legge, ai sensi dell’articolo 77, comma 3, della Costituzione.
Contribuenti e operatori tributari alle prese in queste ore con i versamenti della seconda rata di acconto 2020 e l'invio delle dichiarazioni fiscali 2020, guadagnano quindi tempo fino al 10 dicembre per affrontare al meglio le scadenze fiscali tra controlli dell'ultimo secondo e, immaginiamo, diffusi ricalcoli
Il decreto Ristori quater interviene sulla dichiarazione dei redditi e Irap con alcune proroghe che interessano i termini, fissati al 30 novembre 2020, per la presentazione del modello e il versamento del secondo o unico acconto delle imposte
L'articolo 2 del Decreto Ristori quater introduce una sospensione dei versamenti di dicembre 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali per alcune categorie di contribuenti che più di altri stanno subendo la crisi determinatasi a seguito del diffondersi dell'epidemia da coronavirus. I versamenti sospesi vanno effettuati in unica rata o in quattro rate a partire dal 16 marzo 2021
Il decreto Ristori quater fa slittare al 1° marzo 2021 il termine per versare le rate 2020 della cosiddetta “rottamazione dei ruoli”, in scadenza il 10 dicembre 2020. Inoltre, con l’articolo 7 si introducono importanti novità sull’istituto della rateizzazione delle pendenze tributarie in mano all’agente della riscossione
Decreto Ristori quater non sposta il versamento della seconda rata Imu che, quindi, è confermato alla tradizionale data del 16 dicembre. Si interviene, però, sugli esoneri già disposti con altre norme precedenti puntualizzando che la condizione richiesta della gestione delle attività esentate si debba riferire al soggetto passivo dell'imposta e non, come previsto in precedenza, al proprietario dell'immobile.
GIURISPRUDENZA
Dall' ineleggibilità lunga per i membri della Commissione per l'esame avvocato, passando per l'incompatibilità dello svolgimento dell'attività agricola se si lavora nel pubblico impiego, fino ad arrivare negli all'omessa comunicazione da parte di un impresa all'Anticorruzione equivale a falso: sono questi i temi oggetto di attenzione da parte dei giudici
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Costituzionalmente illegittimo l’articolo 702- ter , comma 2, ultimo periodo, del Cpc, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’articolo 183 del Cpc. Lo ha previsto la Consulta con la sentenza 253/2020.
Con la sentenza in commento (la n. 253 del 2020) la Consulta si pronuncia sul delicatissimo tema dell’eventuale rapporto di pregiudizialità di un processo ordinario rispetto a un procedimento sommario di cognizione , recependo - ancorché soltanto in parte - le indicazioni provenienti dalla maggioritaria dottrina.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Per la Cassazione, sentenza 26225/2020, non può parlarsi di “attualità” del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa.
La Cassazione affronta il delicato tema della possibile applicabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità nell’ipotesi dell’occupazione di una casa di abitazione. Viene esclusa l’applicabilità della scriminante per soddisfare l’esigenza di una soluzione abitativa in modo duraturo, se non permanente.