CIVILE
LA QUESTIONE Nei contratti di intermediazione finanziaria non è necessaria la sottoscrizione da parte dell'operatore, a condizione che avvenga la consegna al cliente di una copia del contratto; tale adempimento è indispensabile perché sia soddisfatta l'esigenza di una piena indicazione al cliente del complesso ed articolato regolamento negoziale.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La vicenda in rassegna trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un cliente di un istituto bancario, il quale eccepiva la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento per difetto di forma, in quanto, a suo dire, vi sarebbe stata solo la sottoscrizione del correntista e non anche quella dell’istituto bancario.
LA QUESTIONE Si ravvisa la natura diffamatoria, configurante giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. delle affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, quando vengono usati strumenti con la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L'esercizio del diritto di critica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro è lecito laddove espressione del "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" (art. 21 Cost.), anche "nei luoghi dove prestano la loro opera" (art. 1, L. n. 300 del 1970). Tale esercizio incontra peraltro un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo, "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità".
PENALE
LA QUESTIONE L'attenuante speciale della provocazione collega un effetto moderatore sul trattamento sanzionatorio al fatto di aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. Due sono i presupposti costitutivi della circostanza: lo stato oggettivo del fatto ingiusto altrui e quello soggettivo dello stato di ira.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Dopo aver analizzato le circostanze fattuali e aver ritenuto provati i fatti di reato contestati, il Collegio d’appello di Taranto ha escluso la sussistenza dell’invocata circostanza specifica della provocazione, ritenendo che nel caso de quo fosse presente una sproporzione macroscopica e grave tra fatto ingiusto altrui e reato commesso.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE Nel caso in esame la fattispecie di chance risarcibile non si è concretizzata, riguardando essa l'effettiva probabilità di riuscita nel risultato sperato e non la mera possibilità di conseguimento dell'utile ambìto.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Il danno da perdita di chance per essere risarcito deve consistere in una probabilità rilevante di raggiungere il risultato sperato, anche nel pubblico impiego; non potendo consistere nella mera possibilità di conseguire l'utile cui si ambisce.
LA QUESTIONE Il provvedimento adottato dal questore senza procedere all'audizione orale dell'autore di atti persecutori non è affetto da invalidità e non determina un vulnus al contraddittorio procedimentale.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L’art. 8, d.l. 11/2009 ha introdotto una fase preliminare o antecedente a quella penale vera e propria, prevedendo la possibilità per la persona offesa, fino alla presentazione della querela per il reato ex art. 612-bis del Codice Penale, di proporre all’autorità di pubblica sicurezza istanza di ammonimento nei confronti dell’autore di atti persecutori.