PRIMO PIANO
EDITORIALE
Danno parentale nella "bufera". In data 21 aprile 2021 è stata depositata una sentenza della terza sezione civile della Cassazione (n. 10579 Presidente Travaglino, estensore Scoditti) che si propone come elemento di forte rottura della consuetudine giurisprudenziale in termini di liquidazione del danno parentale per morte o grave lesione al congiunto . Del resto la preferenza della tabella milanese su quella romana è appena stata confermata da una decisione di segno opposto successiva a quella in commento, quasi aprendo la strada ad un conflitto interno alla sezione sull’argomento (si veda la ordinanza n. 11719 appena pubblica il 5 maggio).
GIURISPRUDENZA
In data 21 aprile 2021 è stata depositata una sentenza della terza sezione civile della Cassazione (n. 10579 presidente dott. Travaglino, estensore dott. Scoditti) che si propone come elemento di forte rottura della consuetudine giurisprudenziale in termini di liquidazione del danno parentale per morte o grave lesione al congiunto .
Secondo la Suprema corte (ordinaza 11719/2021 l’applicazione dei criteri di liquidazione del danno parentale elaborati dal Tribunale Milano al caso in questione è legittima.
La sentenza si pone l’evidente obiettivo di rendere non più adottabile , per la liquidazione di tale pregiudizio, la tabella pretoria elaborata dal Tribunale di Milano , sino a oggi parametro pressoché uniformemente adottato a livello nazionale.
Non sono tardate ad arrivare le prime decisioni dei giudici di merito in tema di data retention e acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di giustizia. Dopo l'importante sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'unione europea del 2 marzo 2021, H.K., causa C-746/18 (di seguito sentenza H.K.), si registrano le prime decisioni, in contrasto tra loro, che riportano subito all'attenzione il problema del rispetto della privacy nelle attività di indagine
Dopo l’importante sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, H.K., causa C-746/18 (di seguito sentenza H.K. ), si registrano le prime decisioni, in contrasto tra loro, che riportano subito all’attenzione il problema del rispetto della privacy nelle attività di indagine ( per i testi delle decisioni dei Tribunali e del Gip: ntplusdiritto.ilsole24ore.com).
Assegno divorzile, giudice ancorato al petitum. Maltrattamenti contro il convivente anche per fatti anteriori alla modifica della fattispecie. Avvocati, la Pa non è vincolata all'equo compenso. Sono alcuni temi affrontati in settimana dai giudici.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Spese di giustizia: illegittima la norma che non prevede gli anticipi al curatore se l'iter della giacenza si è concluso per incapienza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza 83/2021.
La Consulta nella sentenza n. 83/2021 ha ritenuto illegittimo un sistema che lascia il curatore con un pugno di mosche ove l’eredità risulti incapiente e la procedura della sua nomina sia stata disposta d’ufficio.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Giudizi valutativi: niente abuso d'ufficio, insindacabile la discrezionalità tecnica. È l'effetto della novella operata dal Dl Semplificazioni, che ha espunto dall'articolo 323 del Cp gli atti amministrativi connotati da margine di discrezionalità tecnica. Lo ha deciso la Sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 14214/2021.
La Sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 14214/2021, depositata lo scorso 15 aprile, che, nell'ambito di una procedura selettiva indetta da ente pubblico ospedaliero, affronta una questione di estremo interesse destinata ad arricchire il panorama della giurisprudenza di legittimità in via di consolidamento all'indomani della riforma dell'articolo 323 del Cp, operata dal decreto Semplificazioni del 2020.
AMMINISTRATIVO
Anche in pendenza di giudizio, l’amministrazione può convalidare il provvedimento impugnato tramite motivazione postuma se la carenza della motivazione equivale unicamente a una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa. Non può essere invece convalidato il provvedimento, la cui carenza di motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione. Così la sentenza 3385 del 2021 del Consiglio di Stato.
La sentenza in commento fa il punto su un istituto molto dibattuto e aperto, quello dell'integrazione postuma della motivazione del provvedimento; istituto che si colloca nel crocevia concettuale a cavallo tra procedimento e processo, sul quale si misurerà probabilmente l'evoluzione della tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
La richiesta di restituzione di somme indebitamente versate dalla pubblica amministrazione è illegittima per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, qualora, sussistendo la buona fede dell'accipiens, l'amministrazione agisca per la ripetizione con notevole ritardo rispetto all'erogazione erronea. Questa la decisione della Corte EDU nel caso Casarin contro Italia, 11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13 ( per il testo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo: ntplusdiritto.ilsole24ore.com).