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EDITORIALE
Ridurre drasticamente i tempi dei processi e le pendenze. Questi i due obiettivi principali che il nostro legislatore in tema di giustizia è in qualche modo vincolato agli impegni assunti con l'Europa. L'emendamento del Governo al ddl AS 1662 approvato dal Senato il 21 settembre 2021 ha, pertanto, queste finalità e per attuarle intende incidere sull'organizzazione. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina del processo, Giovanni Verde, individua quale è l'ideologia sottostante e quali problemi ne derivano.
LEGISLAZIONE
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021 la legge n. 127, la cosiddetta "Riforma della giustizia penale", recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Il provvedimento legislativo - le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal 19 ottobre 2021 - recepisce nella sua versione definitiva numerosi emendamenti governativi proposti dalla ministra Cartabia, anche sulla base dei lavori della Commissione Lattanzi, istituita presso l'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato.
Nella mappa di lettura sono evidenziati i punti critici della legge 134/2021 e le disposizioni contenute nell'articolo 2, che sono immediatamente esecutive
Una sorta di sguardo dal ponte sulla riforma implica almeno tre punti di vista, connessi e interdipendenti: il primo storico; il secondo epistemico; il terzo politico. Lo svolgimento compiuto di ciascuno di essi comporterebbe un’analisi di ampiezza molto superiore allo spazio qui consentito.
La ricerca di una accelerazione dibattimentale potrebbe nascondere insidie per la stessa natura del processo penale: tutto si gioca nella fase di archiviazione
Con questa legge di delegazione si introduce in via definitiva il principio legislativo secondo cui spetta alle stesse Procure della Repubblica la definizione dei criteri di priorità da utilizzare nella trattazione degli affari penali, seppure nei limiti dei “criteri generali” stabiliti con legge con Parlamento
La riforma Cartabia è frutto di un compromesso. Di sicuro la parte dell'improcedibilità sarà soggetta a una verifica da parte della Consulta
Il nocciolo duro della riforma è dato dall’interpolazione dell’articolo 344- bis del Cpp dedicato alla «improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» .
La previsione di una nuova causa di improcedibilità - di dubbia natura esclusivamente processuale e con evidenti tracce di diritto sostanziale visto che al ne procedeat imposto dalla declaratoria in parola segue comunque l’estinzione del reato - ha consigliato al legislatore di prevedere anche un regime di diritto intertemporale volto a consentire un’adeguata planata delle nuove disposizioni su una realtà giudiziaria frammentata e plurale.
L’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 134/2021 interviene su una questione che è stata complessivamente al centro di un’importante sequenza di decisioni da parte della Corte costituzionale e delle sezioni Unite penali della Cassazione.
Al via le nuove norme procedurali - immediatamente precettive - sulla compiuta identificazione degli indagati e degli imputati apolidi, di cittadinanza ignota e degli stranieri non comunitari attraverso il codice univoco identificativo generato dal sistema Afis di rilevazione delle impronte digitali.
Violenza domestica e di genere: si allarga la portata applicativa delle norme informative, partecipative ed acceleratorie del codice di rito poste a tutela delle vittime dei reati violenti, d’ora in poi estesa anche alle forme tentate ed al tentato omicidio.
Tra le norme di immediata precettività la facoltà per il detenuto e per l’imputato/indagato agli arresti domiciliari (o in luogo di cura) ovvero in stato di detenzione domiciliare di presentare dichiarazioni o richieste le quali - iscritte in apposito registro - debbono essere immediatamente comunicate all’autorità giudiziaria competente. D’ora in poi, tali comunicazioni andranno inoltrate anche al difensore nominato.
La riscrittura della delega operata dall'Esecutivo meno incisiva del sistema sanzionatorio con ricadute sui riti alternativi, sulle ipotesi deflattive e sulla premialità, alle quali accompagnatasi una lettura più cauta della regola di giudizio , ha innestato il ripristino - con leggere correzioni - del giudizio d’appello, di fatto, restituito alla sua impostazione originaria
Dettare una espressa disciplina per l’Ufficio per il processo penale al fine di garantire la ragionevole durata del processo , nonché assicurare un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (così negli atti parlamentari). Questi gli obiettivi che si pone il comma XXVI dell’articolo 1 della Legge delega in commento che si passa ad analizzare.
Dalla legge delega in commento emerge che è stata prevista la istituzione di ben due Comitati tecnici -scientifici con finalità davvero importanti: si tratta del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale,
Digitalizzazione come risparmio e speditezza dei processi, avvertono i lavori preparatori della riforma che commentiamo che, chiaramente, prevede detta digitalizzazione come obbligatoria, sebbene con un periodo transitorio.
GIURISPRUDENZA
La Corte Ue individua le eccezioni all'obbligo di rinvio pregiudiziale. Trasporto aereo, compensazione pecuniaria anche in caso di sciopero. Niente mediazione obbligatoria in caso di azione revocatoria. Dolo eventuale per le fatture inesistenti. Processo amministrativo, udienza da remoto solo in casi eccezionali. Questi alcuni dei temi della giurisprudenza della settimana.