CIVILE
LA QUESTIONE Perché la violazione dei doveri coniugali determini un danno risarcibile occorre che vi sia un "quid pluris" rispetto alla mera violazione, costituito dalla lesione di diritti fondamentali della persona, un qualcosa in più rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis, che non può trovare tutela solo nei rimedi previsti dal diritto di famiglia e, quindi, un danno risarcibile attraverso la responsabilità civile.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La mera violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non configura automaticamente una responsabilità civile: una volta accertata la violazione del dovere coniugale dovrà […] essere svolta un'ulteriore indagine, e cioè se tale violazione abbia determinato un danno risarcibile: occorre un quid pluris rispetto alla mera violazione che è costituito dalla lesione di diritti fondamentali della persona, un qualcosa in più rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis che non può trovare tutela solo nei rimedi previsti dal diritto di famiglia e quindi di un danno risarcibile attraverso la responsabilità civile.
LA QUESTIONE Incombe sull'allievo l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, quale fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Il titolo della responsabilità del MIUR, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo specificamente assunto dall'autore del danno, di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.
LA QUESTIONE In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A. non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La responsabilità per i danni derivati a persone o a cose dalla fauna selvatica, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, fa capo alla Regione, anche se quest'ultima abbia delegato i relativi poteri alla provincia con la conseguenza che tale Ente, al fine di escludere la propria responsabilità per i danni patiti dal terzo, deve dimostrare che all'ente delegato - cioè alla Provincia - è stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare detti danni.
PENALE
LA QUESTIONE La dichiarazione di una mera iintenzione nell'ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 483 c.p., limitato ai soli "fatti" già occorsi.
L'ANALISI DELLA DECISIONE I giudici del Tribunale di Milano si sono pronunciati in merito alla complessa tematica concernente la nozione di "fatto" quale oggetto della dichiarazione idonea ad integrare o meno la fattispecie di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen, offrendo quindi spunto per ripercorrere una questione oggetto anche di un vivace dibattito giurisprudenziale.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE Si impone una peculiare diligenza da parte degli operatori nelle gare pubbliche eseguite con modalità telematiche nella trasmissione degli atti di gara, salva la prova del malfunzionamento del meccanismo pubblico di invio e di ricezione.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Nell’ipotesi in cui la mancata partecipazione ad una procedura di gara non dipenda da disservizi della stazione appaltante o errori delle piattaforme utilizzate per gare telematiche bensì originino da un errore materiale colpevole o incolpevole dell’operatore economico, tale errore non può non ricadere che nella sfera giuridica del partecipante alla gara al quale, in caso di mancato completamento della domanda di partecipazione, neppure è consentito il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 50/16.