PRIMO PIANO
EDITORIALE
La Tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico può essere definita in tanti modi: incompiuta, perché la si attende già dal Dl 70/2000; miraggio, perché avvistata all'orizzonte è poi sparita; fenice, perché ogni volta risorge dalle sue stesse ceneri. Quella che oggi è in consultazione pubblica da parte del Mise dovrebbe raggiungere il traguardo, ma non scontato. Per Giovanni Comandé il risultato potrebbe essere diverso da quello sperato, anche per ragioni tecniche.
LEGISLAZIONE
Seconda puntata dedicata alla nuova Tabella unica nazionale (Tun). Siamo in presenza di una vera svolta nella storia dei risarcimenti. Infatti, dopo quindici anni dalla emanazione del codice delle assicurazioni e venti anni dalla prima normativa relativa alla tabella per il risarcimento delle lesioni di lieve entità e il tentativo posto in essere tra il 2007 ed il 2008 non andato a buon fine anche a seguito del parere contrario reso dalla competenti Commissioni Parlamentari, il Governo si appresta a varare la Tabella relativa al risarcimento dei postumi permanenti conseguenti a lesioni di entità non lieve
La prima questione che si pone nell’analisi dello schema di Dpr del Mise che reca la Tun nazionale è connessa al collegamento che la norma opera tra la tabella unica e le finalità alle quali la stessa deve tendere , e vale a dire da un lato garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e dall’altro di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori .
È opportuno a questo punto della nostra analisi entrare nell’esame della criteri scelti dal ministero per le liquidazione da macrolesioni contenute nello schema del Dpr e, particolare, nei parametri di valutazione dei postumi permanenti, nella determinazione del punto tabellare.
Sulla componente morale le scelte fatte nel Dpr appaiano in linea con le acquisizioni della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione. La bontà di queste scelte è testimoniata dal fatto che il Dpr individua una autonoma tabella destinata a determinare la misura del danno morale ed eventualmente relazionale che sia stato provato dal danneggiato individuando un range tra un minimo e un massimo destinato a trovare applicazione in base all’apprezzamento concreto di quanto provato.
In questo commento si esaminano due questioni: l’incapacità temporanea e il fattore della personalizzazione.
Pubblichiamo una piccola tabella riepilogativa sulla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La portata innovativa della riscrittura in più parti della Legge n. 3/2012 si coglie dal fatto che si tratta di un'operazione di ortopedia legislativa consistente nella modifica di svariati articoli in cui si snoda la Legge sul sovraindebitamento.
L'articolo 8 della Legge 3/2012 contiene delle modifiche di non poco momento all'accordo e a piano del consumatore.
Dalla lettura complessiva delle norme di riscrittura del sovraindebitamento emerge il ruolo sempre più pregnante dell'OCC.
Una grande novità introdotta dalla mini riforma del sovraindebitamento, anche per le notevolissime implicazione di carattere sociale che ne derivano, riguarda la introduzione del procedimento di esdebitazione del debitore incapiente oggi prevista all'articolo. 14 – quaterdecies della Legge 3/2012, ma già disciplinata all'articolo 283 CCI non ancora entrato in vigore.
I commi da 2 a 4 dell'articolo 4 – ter della Legge in commento dettano la disciplina transitoria relativa alle nuove norme sul sovriandebitamento.
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha imposto la necessità di intervenire con apposite misure economiche, per sostenere le categorie più colpite dalle restrizioni applicate, fra le quali rientra l’esenzione del pagamento dell’Imu.
Nella “ Gazzetta Ufficiale ” - Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento ordinario n. 46, è stata pubblicata la legge 178/2020, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
La legge di Bilancio 2021 - quest’anno più che mai - si presenta come un provvedimento mastodontico per dimensioni e disorganico nei contenuti. Il testo normativo si compone, infatti, di 20 articoli, dei quali il primo - che contiene tutte le misure specifiche - conta ben 1.150 commi, i quali si occupano di aspetti eterogenei e autorizzano spese forse troppo settoriali.
Con pochi commi - dal 1015 al 1022 - della legge di Bilancio 2021 si tracciano le linee per uno sconvolgimento del sistema processualpenalistico, introducendo il principio che l’imputato assolto possa venir rimborsato, almeno in parte e con determinate cautele, per le spese sostenute a far valere la propria non colpevolezza.
GIURISPRUDENZA
Avvocati in primo piano in questa settimana con ben tre interventi provenienti dalle Corti italiane e internazionali. Tra queste spicca la decisione della Cassazione in tema previdenziale (ordinanza n. 694) secondo la quale Cassa forense non può tagliare dal calcolo della pensione gli anni per i quali non vi sia stato un versamento integrale dei contributi dovuti
CIVILE
GIURISPRUDENZA
La sentenza della Consulta 267/2020 dispone che è costituzionalmente illegittimo non prevedere che il ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace ove il procedimento di responsabilità civile, penale e amministrativa, promosso nei suoi confronti, in conseguenza di fatti e atti connessi nell’espletamento del servizio, sia concluso con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità.
È una decisione che merita attenzione sia sulla disamina della struttura della magistratura onoraria come orientata dalla cosiddetta Riforma Orlando, sia per i prevedibili sbocchi sul versante costituzionale in argomento.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Per effetto della modifica introdotta dall’articolo 23 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, al reato il reato di abuso di ufficio (articolo 323 del Cp), ne è derivata la limitazione della responsabilità penale allorquando il pubblico funzionario abbia agito in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, sempreché l’esercizio del potere discrezionale non abbia trasmodato in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici (cosiddetto “sviamento di potere”). Così la Cassazione sentenza 442/2021.
La Corte, nel descrivere l’ambito dell’intervenuta irrilevanza penale, fornisce alcune importanti indicazioni su ciò che tuttora integra la fattispecie incriminatrice .