PRIMO PIANO
Per questa parte di delega - la parte più conistente del provvedimento - il Governo è chiamato a modificare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge 206/2021, il codice civile e le leggi processuali speciali al fine di raggiungere gli obiettivi di semplificazione previsti
La legge 206/2021 presenta -analogamente alla riforma del processo penale - una disciplina di delega e una parte di norme immediatamente precettive
Nel tentativo di rendere più efficiente il settore civile il legislatore vuole potenziare l'uso delle cosiddette "Adr", attraverso il potenziamento della mediazione e della negoziazione assistita e alcune modifiche ed integrazioni nella disciplina dell'arbitrato cosiddetto "rituale"
Nella delega per questo istituto abbiamo modifiche che presumibilmente non avranno alcun impatto e altre che, al contrario, sembrano poter avere un'incidenza nella prassi degli arbitrati, sperando nella buona fattura tecnica dei decreti attuativi
I commi 5, 6, 7, nonché 11, 13 e 14 della legge 206/2021 rispettivamente si riferiscono alle modifiche al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale sia in composizione monocratica (V comma) che collegiale (VI comma) nonché al processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace (VII comma) oltre che ai procedimenti di impugnazione dei licenziamenti (XI comma) e di volontaria giurisdizione (XIII comma) e infine a una serie di disposizioni di riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento (XIV comma).
In chiave deflattiva dei tempi del giudizio, e anzi del tutto acceleratoria, il Legislatore delegante ha inteso valorizzare la fase antecedente la celebrazione della prima udienza di comparizione così prevedendo una serie di modifiche che possano mettere in condizione il giudice di avere un quadro definito delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti.
Altri procedimenti processuali subiranno importanti modifiche . Si va dalla uniformità d el rito davanti al giudice di pace (oggi regolato da disposizioni speciali) al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica fino alla riforma ampia dei procedimenti di volontaria giurisdizione nell’ottica anche di una deregulation degli stessi in favore di categorie professionali in una ottica deflattiva dei giudizi in armonia con lo spirito della intera Legge delega, passando per il superamento dell’attuale previsione di un duplice rito nella materia dei licenziamenti del lavoratore dipendente
Per una maggiore chiarezza espositiva pare opportuno rimanere nella trattazione relativa alla esecutorietà e alla notificazione delle sentenze fedeli alla sistematica tradizionale, sicché il presente lavoro seguirà l’ordine espositivo proprio del codice di procedura civile, a discapito di quello della legge 206/2021.
Il procedimento di correzione è un procedimento, estremamente semplificato e accelerato, volto a emendare i provvedimenti del giudice dai vizi immediatamente percepibili e, tendenzialmente, di minore gravità , in quanto consistenti, secondo la formula dell’articolo 287, «in omissioni o in errori materiali o di calcolo», cioè semplici refusi o errori di battitura
In tema di impugnazioni in generale , destinate a trovare applicazione a tutti i mezzi di impugnazione , nonché, nei limiti di compatibilità, a tutti quei rimedi a questi assimilabili (come, ad esempio, le opposizioni a decreto ingiuntivo, all’esecuzione e agli atti esecutivi, al reclamo cautelare, camerale...)
Non rappresenta un’autentica novità neppure il criterio direttivo stabilito dalla lettera c ) del comma 8.
Il Governo, è delegato a “uniformare i riti camerali disciplinati dall’articolo 380- bis e dall’articolo 380- bis .1 del codice di procedura civile, prevedendo: 1) la soppressione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici; 2) la soppressione del procedimento disciplinato dall’articolo 380- bis del codice di procedura civile”
In comune con entrambi gli istituti esistenti il prossimo nuovo rinvio pregiudiziale avrà la possibilità di far sì che la Corte di cassazione possa pronunciarsi in modo anticipato rispetto all’ordinario sistema delle impugnazioni sulle questioni di diritto più rilevanti, ma presenterà due notevoli caratteristiche distintive: sarà applicabile a qualsiasi questione di diritto e la proposizione del rinvio pregiudiziale sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio
In definitiva, nonostante non soltanto i già visti auspici della Corte costituzionale in tal senso, ma anche il rispetto dell’onere che verrà imposto in capo all’Agente del Governo, la legge italiana non può imporre che nel procedimento avanti alla Corte Edu possano intervenire, oltre al privato ricorrente e allo Stato italiano, anche i terzi che pure siano stati parti nel processo conclusosi con la decisione che è oggetto del ricorso individuale per violazione della Convenzione Edu: si vedrà immediatamente oltre, peraltro, come la disciplina nazionale sarà in grado di condizionare lo svolgimento del procedimento avanti la Corte di Strasburgo
La legge 206/2021 interviene anche sull’esecuzione forzata, sia modificando direttamente alcune delle disposizioni attualmente vigenti del codice di rito in materia esecutiva , sia delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per una successiva modifica del codice di procedura civile
Nell’espropriazione presso terzi il comma 32 dell’articolo 1 della legge 206/2021 introduce dopo l’attuale comma 4 dell’articolo 543, dedicato alla “Forma del pignoramento”, due nuovi commi
La legge 206/2021 con il comma 33 dell’articolo 1 sostituisce il n. 3 dell’articolo 709- ter , rubricato «Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni»
Il primo criterio direttivo è assai apprezzabile e non può non essere che accolto con entusiasmo: viene finalmente superato il formalismo ormai divenuto vuoto e inutile della “ spedizione in forma esecutiva” e dell’apposizione della formula esecutiva , di cui agli articoli 475 e 476 del Cpc e 153 e 154 delle Disposizioni di attuazione del Cpc
la lettera c ) delega il Governo a «prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 567 del Cpc per il deposito dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 567».
I principi e criteri direttivi in materia di esecuzione forzata che presentano il grado di maggiore novità e rilevanza sono sicuramente quelli stabiliti dalla lettera n ) del comma 12 dell’articolo 1 della legge n. 206
Gli ultimi criteri direttivi di delega in materia di processo esecutivo sono rivolti:
il Legislatore che tocca il diritto processuale della famiglia con un intento dichiarato già nel titolo: “ razionalizzare” i procedimenti in materia di famiglia e delle persone
La delega ritocca gli snodi processuali, la vera e propria governance del processo, efficacia, tempi e impugnazione dei provvedimenti
La dimensione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà orientata alla completa digitalizzazione, atteso che la delega obbligo in modo rigoroso all’informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell’ufficio di procura, con l’introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell’istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del ministero della Giustizia