CIVILE
LA QUESTIONE L'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché non contenga la condanna alle restituzioni.
L’ANALISI DELLA DECISIONE Il Giudice ha ritenuto di compensare per metà le spese di lite assumendo che la lunga attesa per “la pendenza dell’accertamento dell’eventuale debito e lo stress ad esso conseguente” fossero da ritenersi “gravi ed eccezionali motivi” tali da escludere la condanna alle spese.
LA QUESTIONE Ai fini della configurazione del mobbing è necessaria la prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio.
L'ANALISI DELLA DECISIONE I giudici non hanno ravvisato nel caso in esame la sussistenza di tutti o della maggioranza degli indici (molteplicità di azioni volte a sminuire il dipendente, nesso eziologico tra condotta del datore e danno derivante al lavoratore, l'evento lesivo e l'elemento psicologico) affinché una fattispecie conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore possa essere configurata come mobbing e non come fisiologico svolgimento del rapporto di lavoro in cui le due figure ricoprono posizioni gerarchiche differenti.
PENALE
LA QUESTIONE Rappresenta un'ipotesi di bancarotta documentale anche l'irregolare tenuta delle scritture obbligatorie. Ai fini dell'oggetto materiale della condotta illecita rilevano non soltanto i libri contabili obbligatori, ma anche qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa che consenta ai creditori di conoscere i tratti della sua gestione.
L’ANALISI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Vicenza, nel caso di specie, ha rilevato che, tra i documenti contabili relativi alla vita dell'impresa debbano essere comprese anche le fatture di acquisto e di vendita, poiché le stesse consentono ai creditori di conoscere i tratti della sua gestione e sia perciò loro utile ad esercitare il proprio controllo su di essa.
LA QUESTIONE La disciplina della sospensione del processo con messa alla prova, non è applicabile alle persone giuridiche chiamate a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto non compatibile nei suoi aspetti sostanziali ed anche processuali, posto che non ne condividono la medesima ratio .
L’ANALISI DELLA DECISIONE Il caso in rassegna trae origine dalla richiesta avanzata dalla Società di essere ammessa al rito alternativo della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen.; l’Ente, infatti, era stato chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo dipendente da reato, ovvero di induzione indebita ex art. 319 quater , II comma, cod. pen. e truffa ai danni dello Stato ex art. 640, II comma, cod. pen., contestati rispettivamente al Presidente ed al Vicepresidente del C.d.A. ed a un dipendente.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE Il tipo di controllo demandato dalla legge alla Commissione per le Adozioni Internazionali è, largamente, di tipo discrezionale.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda la sanzione della censura, l'art. 16 del D.P.R. 108/2007 presuppone, in capo alla Commissione per le Adozioni Internazionali, l'esercizio di un potere discrezionale che si estrinseca nella individuazione di “irregolarità”, ovvero nell'accertamento di cattive prassi che non meritano alcuna altra iniziativa se non, appunto, una semplice censura, ovvero il mero rilievo di esse ai fini della adozione di pratiche correttive.
LA QUESTIONE Nella gara d'appalto indetta con procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario lo svolgimento con modalità telematica ha comportato un problema nella trasmissione delle domande di partecipazione.
L’ANALISI DELLA DECISIONE Il rischio inerente alle modalità di trasmissione dell’offerta mediante caricamento nelle piattaforme digitali si incastona in una cornice interpretativa talvolta colma di sfumature, in quanto la natura meramente strumentale dell’informatica abbinata all’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, non consente sempre agevolmente l’individuazione dell’autore al quale sia imputabile l’errore. Ergo , si ritiene, in ogni caso, che il ricorso alle procedure informatizzate e standardizzate, a parere delle scriventi, imponga necessariamente una valutazione caso per caso.