PRIMO PIANO
EDITORIALE
Pandemia e Recovery Plan i due temi al centro delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato che si sono svolte il 29 gennaio e il 2 febbraio scorso. Nelle due relazioni di Pietro Curzio e Filippo Patroni Griffi dati, annunci e speranze. Per Marcello Clarich e Giuliano Fonderico l'augurio è che dal prossimo anno siano anche ricche di risultati.
PRASSI
Cassazione assediata dal contenzioso tributario e dall'immigrazione; tribunali civili che cercano di recuperare i ritardi conseguenti al blocco della pandemia; per il penale si registra un numero così elevato di assoluzioni in dibattimento, sia pure in assenza di una maggiore profondità di conoscenza per esempio sulla tipologia dei reati, di certo testimonia di una difficoltà evidente della nostra giurisdizione: sono questi le linee di tendenza che emergano dalla Relazioni di apertura dell'anno giudiziario
LEGISLAZIONE
Il Dl 7/2021 proroga i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nuove modifiche sono state introdotte con il Dl n. 7 del 30 gennaio 2021 alla normativa emergenziale, abrogando quelle recentemente disposte con il Dl n. 3 del 15 gennaio 2021.
GIURISPRUDENZA
Adozione legittimante; ripianamento e mutuo; pena dopo annullamento di altri capi di condanna; restrizioni al contante. Sono alcuni temi affrontati in settimana dai giudici.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
È ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702- bis e seguenti del Cpc, successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’articolo 702- ter del Cpc. Così la sentenza 46/2021 della Suprema corte.
La Suprema corte, con la decisione in commento, ha ribadito la conclusione già affermata in precedenza, secondo cui non esistono preclusioni istruttorie fino all'adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 702-ter.
La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio, riconosciuta all’avvocato, si inquadra nella tutela del diritto di difesa per cui il professionista può avvalersene riguardo alle conoscenze acquisite in ogni fase dell’attività professionale, sia contenziosa che non. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 27703/2020.
Nell’ambito di una vicenda processuale che ha visto due avvocati avvalersi nel corso di un processo della facoltà di non testimoniare , la Suprema corte di cassazione, definendo quel giudizio con l’ordinanza n. 27703/20, ha affrontato la questione della testimonianza dei professionisti e della legittimità del loro rifiuto , peraltro, già delineata a seguito dell’intervento della Corte costituzionale nella decisione n. 87/1997.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Il ricorso cautelare per Cassazione contro la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, del giudice che ha emesso l’ordinanza. Lo ha stabilito la sentenza 1626/2021 della Cassazione.
Nel giro di pochi giorni, la Suprema corte ha depositato due sentenze in materia di presentazione del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali (1626 e 487 del 2021) che, oltre a rischiare di essere foriere di confusione sull’applicazione della legislazione dell’emergenza pandemica in atto, introducono limitazioni all’esercizio di difesa e pongono problemi di tensione con le norme costituzionali e il diritto convenzionale sotto profilo dell’erosione del diritto di difesa e dell’accesso all’autorità giurisdizionale.
AMMINISTRATIVO
Legittimazione attiva dell'Anac - Affidamento diretto delle attività di committenza ausiliarie a una centrale di committenza - Pagamento del corrispettivo per le attività di committenza ausiliare nella gara telematica. Questi i temi del Tar Salerno 1/2021
L'interesse della decisione emerge dal duplice e argomentato approfondimento - non sempre agevole in un'epoca di riti accelerati - che i Giudici campani hanno svolto sia in ordine alla qualificazione del parere e della connessa legittimazione dell'Anac, sia relativamente alla complessa fattispecie sollevata dalla stessa Autorità.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Un problema sistemico che non assicura il mantenimento dei legami familiari tra nonni e nipoti viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di qui la condanna all'Italia che arriva dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza depositata il 14 gennaio 2021 (ricorso n. 21052/18). Per il testo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ntplusdiritto.ilsole24ore.com