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Servizi digitali: recepita la Direttiva Ue 2019/770 sull’utilizzo della fornitura da parte del consumatore

C'era un vuoto normativo per la negoziazione dei prodotti e servizi digitali, vuoto che ora la legislazione italiana tende minuziosamente a colmare, inserendo nel Codice del consumo due distinti decreti legislativi promananti entrambi dalle direttive europee. Si tratta del Dlgs 4 novembre 2021 n. 170 (in n. 49-50 di «Guida al Diritto») a disciplinare la vendita dei beni mobili, e quindi anche espressamente dei prodotti digitali, il secondo in esame (il Dlgs 4 novembre 2021, n. 173) specificamente qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo

Revoca più limitata per i membri, uno scudo contro le interferenze

Il decreto legislativo n. 185/2021 ha recepito della Direttiva 2019/1/Ue, quest'ultima è volta a riconoscere alle Autorità della concorrenza degli Stati membri maggiori garanzie di indipendenza e poteri istruttori e sanzionatori più efficaci neicasi di violazione della disciplina antitrust. L'obiettivo, perseguito in tal senso attraverso lo strumento della Direttiva, è quello di raggiungere un livello di armonizzazione più elevato delle normative nazionali inmateria, sfruttando così il potenziale del sistema decentrato di controllo delle regole concorrenziali traAutorità nazionali (ANC) e Commissione europea («European competition Network») sancito dalRegolamento (CE) n. 1/2003

Necessario un bilanciamento nell’acquisizione delle prove

La novella è volta a riconoscere alle Autorità della concorrenzadegli Stati membri maggiori garanzie di indipendenza e poteri istruttori e sanzionatori più efficaci neicasi di violazione della disciplina antitrust. L'obiettivo comunitario, perseguito in tal senso attraverso lo strumento dellaDirettiva, è quello di raggiungere un livello di armonizzazione più elevato delle normative nazionale

Uno scambio delle informazioni che penalizza l’autorità giudiziaria

Naturalmente di primario rilievo è l’individuazione delle Autorità nazionali che possono accedere al costituendo registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Certamente compete all’autorità giudiziaria e agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; ai servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (Sco, Scico, Ros), al Ministro dell’interno; al Capo della polizia, ai questori (titolari del potere di proposta di misure di prevenzione), al direttore della Dia (parimenti titolare di identico potere)

Decreto semplificazioni, con la conversioneuna governanceper il Piano di ripresa

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 - Supplemento ordinario n. 26 è stata pubblicata la legge 108/2021, ovvero la legge di conversione, con modificazioni, del decreto Governance-Semplificazioni, il Dl 77/2021, recante Governance del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento segna così il via libera definitivo al quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Pnrr .

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