PRIMO PIANO
EDITORIALE
Gli avvocati civilisti hanno rinnovato i vertici nazionali nel solco dell'unità. Al termine della tre giorni riminese, gli associati dell'Unione nazionale delle Camere civili (Uncc) hanno formalizzato oggi la conferma alla presidenza Antonio de Notaristefani, l'elezione della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Provibiri, avvenute per acclamazione
GIURISPRUDENZA
Con le sentenze n. 12745/2022 e n. 13063/2022, la Corte di cassazione ha affermato che - in caso di licenziamento disciplinare illegittimo - il giudice può applicare la tutela reintegratoria cosiddetta "debole" (articolo 18, comma 4, della legge 300/1970). Siamo di fronte con questo nuovo orientamento che rappresenta un vero stravolgimento di quello precedente secondo cui il giudice poteva applicare solo la tutela risarcitoria (cosiddetta "indennitaria forte"). Nel servizio che segue pubblichiamo il testo completo della sentenza n. 12745/2022 e lo stralcio della decisione n. 13063/2022 e l'analisi degli avvocati Cristina Petrucci e Rosario Salonia.
Nella risoluzione del rapporto di lavoro prevale la linea della reintegra forte. Così in sintesi la sentenza della Cassazione n. 13063 del 26 aprile 2022.
La decisione della sezione Lavoro n. 12745/2022 rappresenta senza dubbio un nuovo orientamento in tema di licenziamento disciplinare illegittimo e relative conseguenze sanzionatorie.
Psicoterapia per elaborare il lutto: nessun aumento di risarcimento. Licenziamento della cassiera che carica i punti sulla propria carta. Omicidio stradale per il conducente abbagliato dai raggi del sole. 180 giorni per l'emersione del rapporto id lavoro irregolare. Stesse ferie per i lavoratori interinali e per gli assunti dall'azienda. Alcuni temi affrontai in settimana dai giudici.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
È inammissibile il ricorso per la revocazione di una decisione della Cassazione qualora non si contesti che essa è basata su un errore di fatto, ma si denuncino le conseguenze che la pronuncia ha tratto da una dichiarazione della parte. Lo ha detto la Cassazione con l'ordinanza 12945/2022.
La decisione in commento (ordinanza 2022 n. 12945) non si ferma tuttavia al “non liquet” , si allarga nel corroborare l’esattezza sotto ogni profilo della decisione contestata ( ordinanza n. 26951/2019) col fissare punti fermi, e assai rigorosi, sull’assoluto rispetto delle forme nel giudizio di legittimità.
In materia di revoca dell'assegno divorzile disposta per l'instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi. Lo ha stabilito la ordinanza 14151/2022.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, se la coabitazione è stata finora indicata come un indice rilevante e ricorrente dell'esistenza di una famiglia di fatto , identificata dall'esistenza di una casa comune all'interno della quale si svolge il programma di vita comune, non è stata peraltro ritenuta elemento imprescindibile, la cui mancanza possa, di per sè, ritenersi determinante al fine di escludere la configurabilità della convivenza.
Con ordinanza del 12 aprile 2022 n. 11808 la Corte di cassazione ha “sdoganato” la Pec quale strumento idoneo a formalmente e ritualmente comunicare, nei contratti di locazione a uso diverso stipulati tra imprese, il recesso del conduttore , osservando, da un lato, come tale forma di comunicazione debba considerarsi equipollente a una raccomandata postale.
«La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».
PENALE
GIURISPRUDENZA
Data retention e disciplina unionale: la disciplina transitoria introdotta dall’articolo 1, comma 1- bis , della legge 178/ 2021, di conversione del Dl 132/2021 è compatibile con l’ articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/Ce , relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni. Così la sentenza n. 11991/2022 della Terza sezione penale della Cassazione.
In un’ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi , le norme di diritto intertemporale introdotte dal Parlamento perseguono la finalità di non disperdere dati già acquisiti.
AMMINISTRATIVO
Il comma 6 dell'articolo 93 del Dlgs n. 50 del 2016 – nel prevedere che la "garanzia provvisoria" a corredo dell'offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario (…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l'aggiudicazione e il contratto e non anche al periodo compreso tra la "proposta di aggiudicazione" e l'aggiudicazione. Lo ha stabiltio la Plenaria 7/2022 del Consiglio di Stato.
La sentenza della plenaria 7/2022 si segnala per un felice confronto fra le norme civilistiche e la conseguente applicabilità o meno alle stazioni appaltanti, in relazione alle peculiarità del diritto amministrativo dell'evidenza pubblica. Dopo anni di incertezze e discussione nel confronto fra diritto civile e diritto pubblico, la pronuncia in esame si pone come esempio di riferimento, in cui i principi civilistici vengono sottoposti a un esame approfondito rispetto alle esigenze di fondo del diritto dell'interesse pubblico.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 22 maggio, nella causa C-644/20 (W. J.), affronta la questione relativa alla determinazione della legge applicabile ai crediti alimentari di minori trasferiti illecitamente in un altro Stato membro, occupandosi del criterio di collegamento della residenza abituale del creditore, con particolare riguardo all'ipotesi in cui si sia verificato un illecito mancato ritorno dei minori