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EDITORIALE

Le contraddizioni di una giustizia ridotta a una fortezza “Bastiani”

I sondaggi confermano che quasi due italiani su tre non hanno fiducia nei magistrati. Su questa situazione planano i tre provvedimenti riformatori della Ministra Cartabia, l'ultimo dei quali è costituito dalla legge 17 giugno 2022 n. 71 (di delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura) entrata in vigore il giorno successivo, ossia il 21 giugno scorso

LEGISLAZIONE

Nuovo Consiglio superiore e “restyling” ordinamento: al via dal 21 giugno 2022 la partita dell’attuazione

I lavori sottesi alla Riforma hanno prese le mosse dall'originario disegno di legge (atto n. 2681) presentato dall'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede (Governo Conte-II) il 28 settembre 2020 e sono proseguiti sotto il Governo Draghi, alla guida della ministra Marta Cartabia. All'esito della piena discussione parlamentare, la normativa di nuovo conio è stata approvata definitivamente il 16 giugno 2022

Concorso magistratura: preparazione sotto la “guida” della Scuola superiore

Si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari

Separazione carriere passa di fatto, uno il limite massimo dei passaggi

Con la novella vengono coordinati con l'articolo 10-bis, della legge n. 195/1958 - sul procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici - con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni e si interviene sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura e del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa

Nel “mirino” condotte non in linea con gli obiettivi fissati dai vertici

Ma le prescrizioni disciplinari che riguardano gli obiettivi posti dai capi degli uffici - che, a loro volta, sono modellati secondo le indicazioni di miglior efficienza e produttività fissati dal ministero della Giustizia - costituiscono, probabilmente, il primo, serio approccio verso una regolamentazione di quel giardino proibito che è l'organizzazione del lavoro giudiziario

Presunzione d’innocenza rafforzata, punito il Pm che parla con la stampa

La modifica della lettera v) dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 109 del 2006 è, in effetti, particolarmente significativa. Il nuovo assetto prevede che sia punito il rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui

Contro le spartizioni delle “correnti” in campo due presidi sanzionatori

Quindi, la legge n. 71 del 2022 interviene in modo deciso sulle prassi correntizie e spartitorie venute in emergenza dopo i noti fatti del 2009 e le conseguenti rivelazioni sulla condizione, anche morale come sostenuto dal Quirinale, della magistratura italiana. L'articolo 11 ha inserito nell'articolo 3 del decreto n. 109 del 2006, due nuovi illeciti disciplinari extrafunzionali consistenti

Stop porte girevoli politica-giustizia: incarichi elettivi mai più con la toga

La disciplina scandita dagli articoli 17-20 riguarda quella particolare situazione che, a livello giornalistico, è definita in termini di «porte girevoli politica-giustizia», quanto a dire le regole che governano la sorte dei magistrati candidatisi (eletti o non) a ricoprire incarichi elettivi. Lo spirito che anima queste norme di nuovo conio è quello di affrancare, in modo ancor più rafforzato, il principio di indipendenza della magistratura, per cui il magistrato non deve essere solo indipendente ma deve anche "apparire indipendente".

Per gli incarichi internazionali esaltare il fattore cooperazione

L'articolo 5, lettere a) e b) della legge n. 71/2022 invita in primo luogo il governo a una ricognizione degli incarichi di cui sopra, individuando quali tipologie di incarichi extragiudiziari debbano essere esercitate «esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico

GIURISPRUDENZA

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