PRIMO PIANO
EDITORIALE
Il 29 giugno scorso è stato fatto uno sforzo nella ricostruzione di parametri più aderenti all'evoluzione del danno alla persona: il Presidente del tribunale di Milano, Dottor Roja, ha firmato e reso pubbliche le nuove tabelle milanesi, redatte a seguito di un importante percorso di riflessione ed elaborazione interna. Nel realizzare tale adeguamento il nuovo sistema a punti è stato costruito avendo cura di non disattendere i valori finali dei risarcimenti espressi in precedenza, cercando di coniugare la nuova regola aritmetica con risultati liquidativi coerenti con la casistica risarcitoria degli ultimi anni. Ma per l'avvocato Maurizio Hazan, nonostante lo sforzo e il grande lavoro, il rischio di un automatismo risarcitorio non convince del tutto, considerando che esso non risulta affievolito dalla possibilità, prevista dalla nuova tabella meneghina, di personalizzare il danno quotando la qualità e intensità della relazione affettiva/prossimità di vita in funzione di altri indici. Si augura quindi un'inversione della logica presuntiva che invece oggi governa l'intero schema
LEGISLAZIONE
I 5 articoli del Dl 87/2022 possono ricondursi anzitutto alla risoluzione della concessione affidata a Strada dei Parchi Spa per la gestione delle tratte autostradali A24 e A25, con l'aggiunta di una disciplina più generale della estinzione delle concessioni autostradali per inadempimento.Per altro verso, vengono stabilite norme processuali per accelerare i giudizi amministrativi relativi a opere finanziate con il Pnrr e più in generale per assicurare la compatibilità della tutela giurisdizionale
Il Dl 85/2022 è forse l'ultimo atto degno di nota del Governo Draghi e della sua linea di azione decisionista soprattutto in funzione del Pnrr. Sebbene le misure previste siano eterogenee, è possibile cogliere un comune denominatore dato dalla necessità di assicurare la massima effettività a decisioni di importanza strategica o che comunque impattano su interessi pubblici di primaria importanza
Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nella legge n. 91/2022.
Dalle misure di sostegno al caro bolletta, passando alle modifiche al Superbonus, fino ad arrivare alla vigilanza sui canali di informazione Russia Today e Sputnik: sono queste le principali innovazioni apportate in sede di conversione del Dl Aiuti
Il decreto-legge n. 36/2022 constava in origine di 50 articoli suddivisi in 168 commi, mentre la legge di conversione (n. 79/2022), ad approvazione definitiva, si compone di 72 articoli suddivisi in 280 commi
Il secondo decreto legge emanato per velocizzare l’attuazione del Pnrr (Dl n. 36/2022) è stato convertito in legge col voto favorevole della Camera il 29 giugno 2022 e pubblicato in pari data sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 150.
GIURISPRUDENZA
Dimezzamento termini e sentenze semplificate, operativi sui ricorsi ancora non conclusi. Così il Tar Lazio sentenza 10163/2022.
La sentenza in commento si segnala in termini più ampi per una triplice ragione di interesse: una prima applicazione delle regole processuali iper accelerate per le cause coinvolgenti il totem del Pnrr; il fatto che, all'esito del giudizio, nel caso di specie sia stato accolto un ricorso contro atti applicativi del piano di ripresa e resilienza; la conferma dell'orientamento che assegna un valore limitato da riconoscersi a quello strumento di chiarimenti, forniti dalle amministrazioni verso i privati partecipanti a procedure concorsuali in senso ampio, divenuto una sorta di pseudo normativa, le cosiddette Faq
Imposta di registro in misura fissa per le società semplici. Avvocati: illecito deontologico "permanente" e prescrizione dalla decisione disciplinare di primo grado. Caporalato: confisca obbligatoria del denaro risparmiato. Farmaci innovati e riscontro scientifico: la Consulta fa il punto. Italia condannata per inerzia delle autorità a fronte di violenza domestica. Questi e altri i titoli più interessanti della decisioni della settimana.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Nell'ambito di un contenzioso per il pagamento di oneri condominiali la Suprema Corte, a definizione del giudizio, è intervenuta con la decisione n. 21086/22 per stabilire il principio secondo cui è possibile per i condomini adottare una delibera condominiale con la quale si deroga ai criteri di ripartizione delle spese condominiali stabiliti dall'articolo 1123 del Cc, a condizione che detta delibera sia approvata da tutti i condomini, anche con una manifestazione di volontà successiva di adesione all'accordo da parte di coloro che erano assenti al momento della decisione assembleare.
Nella fattispecie, oggetto della causa, era accaduto che un condomino moroso aveva contestato la validità di una delibera assunta dopoché in un'altra precedente c'era stata la modifica del regolamento condominiale in cui erano state previste delle agevolazioni, nel riparto delle spese, in favore di alcuni proprietari di immobili. Tale prima delibera, che non prevedeva più le agevolazioni, era stata assunta non all'unanimità in quanto era assente all'assemblea un condomino che, però, successivamente, aveva manifestato per iscritto la volontà di aderire al nuovo criterio di riparto
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno - in mancanza di limitazione in tal senso - conserva la capacità di donare. Ai fini della donazione, tuttavia, il giudice tutelare deve essere coinvolto, ai sensi dell'articolo 410 del Cc, per valutare l'opportunità dell'atto donativo e, in questa occasione, verificare l'effettiva volontà dell'animus donandi, ricercando la volontà in tal senso espressa "ora per allora". Lo ha detto il tribunale di Modena nel decreto 9 luglio 2022
Il giudice tutelare di Modena osserva che, mancando una espressa limitazione della capacità di donare, la beneficiaria ha titolo per farlo
PENALE
GIURISPRUDENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di D. L.P. con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021.Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò;deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022
L'istituto della messa alla prova consiste in un procedimen-to speciale, alternativo al giudizio e a contenuto premiale (l'esito positivo estingue il reato). È arrivato sulla scena del procedimento penale nell'aprile del 2014 e da quel momento, al pari di altri, più conosciuti, procedimenti speciali, in particolare giudizio abbreviato e patteggiamento (recte, applicazione della pena su richiesta delle parti) si è imbattuto nelle lacune della disciplina delle modificazioni dell'imputazioni (articolo 516 del Cpp) e del-le contestazioni suppletive di circostanze aggravanti e reati concorrenti connessi (articolo 517 del Cpp). È, quindi, co-minciata la stessa trafila di interventi additivi della Corte costituzionale.
La sentenza n. 19890/2022 si inserisce nell'alveo delle prime pronunce della Corte di cassazione chiamate, innanzitutto, a dar conto delle ricadute connesse all'applicazione del nuovo regime transitorio (si veda da ultimo sezione V, n. 8268 del 24 febbraio 2022)
Il caso esaminato con la sentenza n. 19890/2022 si colloca nel perimetro di questa ipotesi, avendo ritenuto la Corte di legittimità che la sentenza dei giudici territoriali recasse l'indicazione delle circostanze di fatto (l'ammissione dello stesso indagato) in ordine alle condotte contestate di molestie ex articolo 660 del Cp che confermavano le argomentazioni probatorie tratte dai tabulati acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Le procedure di accertamento dell’età di un minore straniero non accompagnato che sbarca in Italia non sono state compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché i minori richiedenti asilo sono stati collocati in un centro di accoglienza per adulti migranti , per di più in una situazione di sovraffollamento. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Darboe e Camara contro Italia (ricorso n. 5797/17) depositata il 21 luglio