CIVILE
LA QUESTIONE Il licenziamento ritorsivo non è equiparabile al discriminatorio, bensì rientra nell'alveo del licenziamento nullo perché riconducibile ad un motivo illecito unico e determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.: diversamente dal discriminatorio è pertanto escluso dalla concorrenza di un'altra finalità legittima.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Il licenziamento ritorsivo non è equiparabile al discriminatorio, bensì rientra nell’alveo del licenziamento nullo perché riconducibile ad un motivo illecito unico e determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile: diversamente dal discriminatorio è pertanto escluso dalla concorrenza di un’altra finalità legittima.
LA QUESTIONE Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi.
L'ANALISI DELLA DECISIONE In generale, la cessione di ramo d’azienda è configurabile nel caso in cui venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti come un’entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, finalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi.
PENALE
LA QUESTIONE L'omessa esibizione del documento di identità integra, ricorrendone le condizioni, gli estremi del reato di cui all'art. 4, R.D. n. 773/1931 e non il reato p. e p. dall'art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La contravvenzione di cui all’art. 651 c.p. è diretta a tutelare l’ordine pubblico inteso in senso ampio, ovvero l’interesse generale ad evitare ogni intralcio, anche di carattere temporaneo, all’attività dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all’assolvimento di compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati ovvero finalizzati ad assicurare la pace e la tranquillità pubblica.
LA QUESTIONE Ai fini dell'accertamento della sussistenza "dell'animus necandi", rileva in modo determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.
L'ANALISI DELLA DECISIONE In tema di delitti contro la persona, appare essenziale la comprensione del dolo di delitto, anche nella sua forma tentata, al fine di comprenderne la sua natura, oltre all’accertamento della sua prova, nonché la ricognizione dell’ animus necandi del reo e ciò da realizzarsi mediante l’analisi penalistica e criminologica della personalità del colpevole, quest’ultima correlata alla diagnosi dell’ iter criminis del soggetto attivo di reato.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE Il ricorso collettivo si giustifica per l'identità della posizione di ciascun ricorrente rispetto alla medesima questione dedotta, e alla relativa fattispecie; mentre il ricorso cumulativo trova la propria ragione nella identità contenutistica e funzionale che accomuna i due provvedimenti impugnati in primo grado, relativi alla medesima procedura, ad eccezione dell'ambito territoriale di riferimento.
L'ANALISI DELLA DECISIONE È ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo quando le domande promosse da più soggetti siano perfettamente coincidenti sia in termini di petitum che di causa petendi e non si pongano in contrasto fra loro.
LA QUESTIONE lLa verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del "più probabile che non", integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.