CIVILE
LA QUESTIONE ll termine di quindici giorni, assegnato alla parte onerata dal giudice per la presentazione dell'istanza di mediazione, non ha carattere ordinatorio ma perentorio, natura desumibile dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza in commento sposa la tesi sulla perentorietà del termine di 15 giorni previsto per avviare il procedimento di mediazione ope iudicis , richiamando in primo luogo quanto già evidenziato in ordine alla mancata indicazione espressa e la possibilità di desumere detto regime anche per altre fattispecie (v. art. 641, primo comma e 645 c.p.c.), ed in secondo luogo dando rilievo alla gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità, che determina l'emissione di una sentenza di puro rito.
LA QUESTIONE Il caso riguarda la diffusione di un video a contenuto sessuale sul portale You Tube. I giudici hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. risultando lesi diritti della persona.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La diffusione non autorizzata sul canale You Tube di un video amatoriale ritraente due giovani nella loro intimità sessuale costituisce condotta illecita e come tale lesiva di interessi costituzionalmente protetti, in particolare del diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore e all'immagine. Dalla lettura della sentenza 2062/2021 si evince come il Tribunale di Trani abbia fatto applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, esaminando le concrete modalità di commissione dell'illecito, prima di giungere alla conclusione risarcitoria ex articolo 2059 del Codice Civile.
PENALE
LA QUESTIONE A seguito della novella del 2009 l'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 è mutato in quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale. Se ne desume che l'applicabilità allo straniero irregolare della norma de qua è esclusa in radice già a livello di tipicità.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 in forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto della norma e dall'interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente soggiornante.
LA QUESTIONE L'omessa risposta o la risposta priva degli elementi e dei dati richiesti o scientemente errati alle richieste di informazioni entro il termine stabilito dall'Ispettorato del lavoro, ex art. 4, legge 22 luglio 1961, n. 628, configura la responsabilità penale del datore di lavoro.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L'art. 4, comma 7, Legge 628/1961 sanziona l'inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite dalla Legge, a condizione che la richiesta rivolta dall'Ufficio sia stata legalmente formulata. Il suddetto reato ha la sua ratio precipuamente nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie, sia per l'omessa esibizione di documenti.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE L’attività di realizzazione di opere d’arte in strade pubbliche prevale sull'attività di vendita, che è meramente eventuale, rimanendo pertanto esclusa l’operatività della disciplina in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Con la sentenza del 10 febbraio 2022 n. 116, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria di Genova è intervenuta per fare chiarezza in merito ad una prospettata confusione interpretativa, essendo stata sostanzialmente messa in dubbio l'applicabilità della disciplina contenuta nel regolamento comunale per l'esercizio di pubblici spettacoli o quella raccolta nel Testo Unico del commercio di cui alla Legge Regionale 1/2007, modificata dalla Legge Regionale 17/2020.