CIVILE
LA QUESTIONE Il concetto di lavoro familiare è estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in particolare, non essendo configurabile, nella stessa compagine, la coesistenza di due rapporti, uno fondato sul contratto di società e l'altro fra il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L'istituto dell'impresa familiare, come emerge dall'art. 230 bis c.c., ha natura residuale e suppletiva, in quanto diretta ad approntare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari in passato ricondotti ad una causa affectionis vel benevolentiae o ad un contratto innominato di lavoro gratuito.
LA QUESTIONE Il datore di lavoro è respensabile per il danno occorso al lavoratore a causa della mancata adozione di misure di prevenzione c.d. "innominate", intendendosi per tali quelle che, non espressamente imposte dalla legge, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati.
L'ANALISI DELLA DECISIONE In materia di responsabilità del datore di lavoro e dei relativi oneri probatori, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, c.d. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., c.d. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche.
PENALE
LA QUESTIONE La particolare caratteristica delle vendite on line (l'acquirente non vede il prodotto che acquista) det ermina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Nelle truffe perpetrate online appare essere particolarmente complicata la ricerca dei due elementi artificio e raggiro, laddove per artifizio si intende comunemente una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti che genera una trasfigurazione della realtà esterna, camuffandola; mentre il raggiro è interpretato da dottrina e giurisprudenza come l'avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE L'occupazione d'urgenza di suolo alla quale non abbia fatto seguito l'adozione del relativo decreto di esproprio, dà luogo alla condanna dell'Amministrazione a restituire il suolo libero da opere ed interventi eseguiti, al risarcimento del danno derivante dall'illecita occupazione e, in subordine, al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà e per l'illecita occupazione.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L'adozione del provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. 327/01 (anche se intervenuta nelle more del giudizio di appello) determina l'improcedibilità della domanda volta alla restituzione del suolo e al risarcimento del danno proposta in seguito all'occupazione da parte della p.a.
LA QUESTIONE Nel caso in esame il Tar del Lazio ha ritenuto di non ravvisare gli estremi per rinvenire nella vicenda in causa quell'insieme di comportamenti esorbitanti, reiterati e sistematici - volutamente diretti ad operare una vessazione del ricorrente - necessari affinché possa configurarsi a carico dell'amministrazione una condotta di mobbing.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L'analisi del mobbing impone al giudice di evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima: da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica; dall'altro, che gli atti relativi siano di per sé ragionevoli e giustificati, in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali.