CIVILE
LA QUESTIONE In tema di intermediazione illecita di manodopera, l'estensione alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla L. n. 1369 del 1960 (ex art. 1, comma 4), applicabile "ratione temporis", va coordinata con il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, primo fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. La norma trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto gli obblighi retributivi e quelli previdenziali sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto, senza che rilevi che il rapporto sia nullo perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
LA QUESTIONE Il cd. contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Nel contratto atipico di mantenimento, l'elemento dell'"alea" deve ritenersi sussistente quando, a causa di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, risulti impossibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti si accingono ad andare incontro, mentre non può ritenersi sussistente quando, con riguardo a tabelle statistiche concernenti l'andamento della vita media, e tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso vitaliziante, sia invece ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la quantificazione degli oneri e vantaggi suddetti.
PENALE
LA QUESTIONE La causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p. è fondata sul diritto soggettivo del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che è configurabile anche nella forma putativa di cui all’art. 59 c.p., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale,.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo in maniera arbitraria i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.
LA QUESTIONE La recidiva deve essere intesa non già come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, ma elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale di questi, ritenuto dotato di una maggiore capacità criminale. Per detta ragione l'esistenza di tale condizione deve essere accertata caso per caso.
ANALISI DELLA DECISIONE In tema di rilevazione della recidiva (artt. 99 e ss. c.p.), inteso questo istituto penalistico come un elemento sintomatico e peculiare della personalità del reo, tale da destare una maggiore riprovevolezza della condotta criminale, nonché manifestare un'accentuata pericolosità sociale, il giudice dovrà necessariamente porre al suo vaglio l'esame della condotta del soggetto attivo di reato tenuta durante la perpetrazione del crimine, ponendola quindi in relazione con i precedenti penali e le condotte di tipologia deviante serbate in passato dall'imputato, cosi da diagnosticare l'effettiva pericolosità sociale (più o meno intensa) dello stesso.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE Nel caso affrontato, il Sindaco non ha potuto garantire la parità di genere nella formazione della giunta comunale, non avendo ottenuto alcuna disponibilità dalle donne appartenenti allo schieramento di maggioranza interpellate.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Nel caso affrontato e risolto dal Collegio barese, per stessa ammissione dei ricorrenti, il Sindaco aveva effettuato le indagini necessarie per individuare figure assessorili femminili, senza tuttavia ottenere risultati positivi. Non avendo ottenuto alcuna disponibilità dalle donne appartenenti allo schieramento di maggioranza interpellate, il Primo Cittadino non ha potuto garantire la parità di genere nella formazione della giunta comunale.
LA QUESTIONE Nel caso in esame, l'amministrazione ha ritenuto che l'esperienza maturata nell'ambito di società privata o di università straniera possa senz'altro essere valutata sotto il profilo scientifico e valorizzata in bandi pubblici aperti, ma non considerata "precariato" valido ai fini delle procedure riservate poste in essere dall'Ente per stabilizzare i propri precari.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Secondo il Consiglio di Stato, posto che il meccanismo ad accesso riservato previsto dall'art. 20, d.lgs. 75/2017 si giustificherebbe nell'esigenza di sanare posizioni maturate nell'ambito degli enti e istituzioni di ricerca nazionali e pubblici ossia "finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca", è legittima l'esclusione dei candidati che hanno maturato esperienza presso istituti di ricerca esteri (e non nazionali) dalla selezione di stabilizzazione indetta dal C.N.R., riservata al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo summenzionato.