PRIMO PIANO
EDITORIALE
Critiche anche fondate, ma forse sono da porre in primo piano altri aspetti che dovrebbero guidare oggi tutti gli operatori di giustizia, che hanno la responsabilità di far funzionare la Riforma, a tutela dei consociati; così come dovrebbero guidare il legislatore nella formulazione di accomodamenti che non ne ribaltino la filosofia di sistema, che è condivisibile e condivisa dalla maggior parte degli addetti ai lavori.
LEGISLAZIONE
Apportando una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, la direttiva (UE) 2019/2121 intende facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle società dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.
L'obiettivo della direttiva, quindi, è quello di fornire alle società operanti nel mercato interno - e nello spazio economico europeo - nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e le disposizioni in essa contenute sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.
Il Dlgs 19/2023 si applica alle operazioni transfrontaliere oggetto di armonizzazione obbligatoria e alle operazioni diverse dalle precedenti e alle operazioni internazionali e, infine, alle operazioni realizzate da enti non societari. con riferimento alle sole operazioni di rilevanza europea, cioè tra enti soggetti alla legge di uno degli Stati membri dell'Unione e non la disciplina delle operazioni internazionali
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 39, quando almeno una delle società partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro dalla quale è regolata, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa o, in mancanza di tali accordi, dalle disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza, del Dlgs n. 188 del 2005, in quanto applicabili
Le norme applicabili alla scissione transfrontaliera sono individuate dall'articolo 42. Il comma 1 richiama in generale e salvo specifica eccezione, il titolo V, capo X, sezione III del Libro V del codice civile, quali norme applicabili alla società italiana partecipante alla scissione.
Il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare . La fattispecie, punita con la pena della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell' interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese
GIURISPRUDENZA
È stato così respinto il ricorso di un istituto di credito condannato a risarcire un proprio cliente affermando che il nuovo indirizzo deve ormai considerarsi prevalente al punto da negare il rinvio, chiesto dalla banca ricorrente, alle sezioni Unite.
CIVILE
Il tema che si pone è quello di chiarire quale sia la ripartizione degli oneri probatori tra il paziente danneggiato (o, in caso di morte, i soggetti che subiscono la lesione del rapporto parentale) e la struttura convenuta
La sentenza n. 6386/2023 della Cassazione ha l'indubbio pregio di tracciare con precisione alcune delle traiettorie entro cui il giudizio di responsabilità si deve muovere a partire da un assunto preliminare che la pronuncia con reca, ma che costituisce il modo ordinario secondo cui si organizza il giudizio di responsabilità civile
PENALE
Nel procedimento per la responsabilità degli enti, la regola di giudizio in ordine alla scelta tra il rinvio a giudizio o la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere è basata sull'apprezzamento dell'idoneità o no degli elementi acquisiti a far ritenere probabile la sentenza di condanna. Così il tribunaledi Milano ordinanza 15 febbraio 2023.
L’ordinanza del Gup di Milano è interessante perché si confronta con gli effetti che sul procedimento a carico dell’ente possono essere derivati a seguito della riforma Cartabia [decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150], pur in assenza di una esplicita estensione all’ente delle norme riformate dedicate al procedimento penale a carico della persona fisica autrice del reato presupposto.
AMMINISTRATIVO
L'associazione che scelga consapevolmente di partecipare alla gara disposta dallaPa per il rinnovo di una concessione, prestando acquiescenza agli atti di gara, non può poi chiedere l'accertamento della proroga legale della concessione stessa. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2644/2023.
La delicata materia delle proroghe legali delle concessioni, che investe l'interesse attuale dell'ordinamento eurocomunitario e dell'ordinamento nazionale, dimostra di assumere profili di rilievo diversi a seconda degli ambiti in cui ne viene prevista l'operatività.