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EDITORIALE

Csm, quella finta lotta alle correnti con le nomine a sorteggio dei togati

È all'esame del Senato il Disegno di legge n. 154: l'ennesimo intervento sulle modalità di elezione dei componenti togati del Csm. Per il professor Giovanni Verde il politico si illude di avere indicato una soluzione al problema della collusione, ma la proposta finisce per prestarsi a una sorta di regolamento di conti tra magistrati, a un ridimensionamento dello stesso Csm e a una elusione del precetto costituzionale

LEGISLAZIONE

Un ripensamento normativo giusto che lascia però nodi interpretativi

Con la legge n. 60/2023 si introducono norme che, non contraddicendo l'ampliamento dei reati procedibili a querela opportunamente realizzato con la Riforma Cartabia, da un lato introducono la procedibilità d'ufficio in presenza di reati oggettivamente o soggettivamente qualificati (sotto il primo profilo, quelli caratterizzati dalle aggravanti della finalità terroristica o della "mafiosità") e, dall'altro, rispetto al novum introdotto con la Cartabia, risolvono alcune problematiche (soprattutto concernenti il reato di furto) connesse all'arresto in flagranza nell'ipotesi in cui la persona offesa non sia immediatamente reperibile ai fini dell'eventuale proposizione della querela

Un ripensamento normativo giusto che lascia però nodi interpretativi

Con la legge n. 60/2023 si introducono norme che, non contraddicendo l'ampliamento dei reati procedibili a querela opportunamente realizzato con la Riforma Cartabia, da un lato introducono la procedibilità d'ufficio in presenza di reati oggettivamente o soggettivamente qualificati (sotto il primo profilo, quelli caratterizzati dalle aggravanti della finalità terroristica o della "mafiosità") e, dall'altro, rispetto al novum introdotto con la Cartabia, risolvono alcune problematiche (soprattutto concernenti il reato di furto) connesse all'arresto in flagranza nell'ipotesi in cui la persona offesa non sia immediatamente reperibile ai fini dell'eventuale proposizione della querela

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Ritardo del volo, malattia o morte del copilota poco prima del decollo non è fatto eccezionale

Con la sentenza depositata l'11 maggio nelle cause riunite C-156/22, C-157/22 e C-158/22, Lussemburgo ha limitato l'applicazione di questa situazione eccezionale stabilendo che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento deve essere interpretato nel senso che la malattia o la morte improvvisa di un membro dell'equipaggio, avvenuta poco prima del decollo, non può essere considerata come circostanza eccezionale.

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