PRIMO PIANO

EDITORIALE

Processo minorile: serve un equilibrio che assicuri contrasto ma anche tutele

Occorre partire da premesse realistiche: la criminalità minorile non è più quella degli anni in cui si costruiva la riforma del 1988. L'emergere di nuovi fenomeni - dal piccolo spaccio al bullismo, alle attività delle baby gang - hanno messo a dura prova la tenuta dell'ordinamento minorile, che soffre anche per il mutamento del contesto sociale, familiare e di valori. Il decreto legge n. 123 del 2023 (cosiddetto "Caivano") cerca di dare una risposta emergenziale a queste difficoltà del sistema. Per il professor Giorgio Spangher è necessario un cambio di "orizzonte", che consenta di guardare oltre il breve termine.

LEGISLAZIONE

Daspo urbano per elevare la percezione di sicurezza

Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nel decreto legge n. 123/2023, con l'avvertimento che nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge, il testo potrebbe subire variazioni.

Avviso orale anche ai soggetti che hanno compiuto quattordici anni

Il nocciolo duro dell'intervento governativo in materia di misure di prevenzione della violenza giovanile è dato dalla sistematica revisione delle disposizioni contenute nel Codice antimafia a partire dalla possibilità di disporre l'avviso orale di cui all'articolo 3 mediante l'inserzione di un nuovo comma 3-bis secondo cui «l'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età

Omessa istruzione elementare, reato contro l’assistenza familiare

Col novello delitto di cui all’ articolo 570- ter del Codice penale introdotto d’urgenza dall’ articolo 12 del Dl “Caivano”, del vetusto, ora abrogato , articolo 731 del Codice penale resta poco meno che il richiamo alla rubrica (“depurata” – qui opportunamente – dell’obsoleto riferimento all’istruzione “ elementare ”).

Messa alla prova su input del Pm per il reinserimento del minore

Una nuova ipotesi di “ messa alla prova” in fase di indagini – denominata « Percorso di rieducazione del minore » – che, diversamente da quella giudiziale già esistente (articolo 28 del Dpr n. 448/1988 - d’ora in poi: Cppm ), prende le mosse dall’iniziativa del Pubblico ministero minorile .

GIURISPRUDENZA

Vaccino al minore, il papà contrario non può ricorrere in Cassazione

No al ricorso in Cassazione sul via libera del giudice a vaccinare il minore senza consenso del padre. Niente assegno per il "figlio adulto": vale il "principio di autoresponsabilità". Per il furto di energia elettrica non rileva che l'allaccio sia fatto da altri. Dipendente pubblico assolto, la Pa decide l'entità del rimborso delle spese legali. Questi i temi principali affrontati in settimana dai giudici

CIVILE

PENALE

Elenco di tutti gli argomenti

  1. a

    Assegno di mantenimento

    Appalti

    Arbitrato

    Alimenti e bevande

  2. b

    Banche e istituti di credito

    Borsa e mercati finanziari

  3. c

    Condominio

    Contratto

  4. d

    Demanio e patrimonio

    Difensore e difesa

  5. e

    Esecuzione civile

    Espropriazioni

  6. f

    Fallimento

  7. g

    Giustizia

    Giudice

  8. l

    Lavoro e formazione

  9. p

    Processo civile

    Procedimento civile

    Procedimento penale

    Prova penale

  10. r

    Ricorso

    Responsabilità e risarcimento

    Reati contro la persona

    Reati contro l'ordine pubblico

    Reato

    Reati contro il patrimonio

  11. s

    Società e imprese

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