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PRIMO PIANO

EDITORIALE

Giustizia: sì alla revisione del Pnrr per vincere la nuova sfida dei diritti

Quale deve essere, oggi, il punto di equilibrio tra tutela dei diritti, dovere di solidarietà e ragioni di efficienza? Sono esigenze tra di loro in contrasto, oppure è possibile comporle e bilanciarle per raggiungere un obiettivo che può essere reso comune? A tentare di dare una risposta a questi interrogativi nella riflessione di apertura di questa settimana è il presidente dell'Uncc Antonio de Notaristefani

LEGISLAZIONE

Le norme ritoccate del codice di rito

La legge 138/2023 opera - per coerenza - un restyling su alcune norme del codice di procedura penale. In particolare, si segnala la modifica operata alla lettera m-quater) dell'articolo 381, comma 2, Cpp che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. Nell'appendice è riportato il confronto tra la vecchia e nuova versione degli articoli modificati del codice di rito

Tutte le innovazioni al “tessuto” del Cp

La legge n. 138 del 2023 sostanzialmente preveisto una estensione delle fattispecie omicidiarie previste per la circolazione stradale anche al settore nautico. Nella tabella è riassunto il confronto tra vecchi e nuovi articoli del codice penale.

Più controllo del Procuratore sulle registrazioni irrilevanti

Si tratta di modifiche che riguardano il contenuto del decreto autorizzativo delle intercettazioni mediante utilizzo del trojan , le modalità di verbalizzazione e trascrizione delle conversazioni sì da escludere la trascrizione di quelle irrilevanti , nonché l’utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti.

Incendi boschivi, passa l’estensione alle zone di interfaccia urbano-rurale

La prima delle modifiche parlamentari apportate, in sede di conversione, all’articolo 6 del Dl n. 105/2023 – l’unica non avente contenuto repressivo-securitario – consiste nell’inserimento nel precetto della fattispecie-base di incendio boschivo (articolo 423- bis , comma 1, del Cp) del riferimento alle cosiddette “ zone di interfaccia urbano-rurale ”, collocato a fianco ai « boschi, selve e foreste ».

Uccisione dell’orso bruno marsicano, spunta l’inutile intervento populista

Il contezioso giudiziario che ha accompagnato queste vicende ha alimentato l’inevitabile dibattito politico-mediatico, con le opposte fazioni pro orsa e pro abbattimento che si sono fronteggiate. Taluni hanno tuonato che le vituperate uccisioni sarebbero il frutto di un clima diffuso di odio e di paura contro i grandi carnivori, primi fra tutti orsi e lupi.

Giro di vite sui delitti ambientali, nuove aggravanti per gli eco-reati

Si tratta di un insieme di norme penali che rispondono all’obiettivo politico-criminale di rafforzare gli strumenti di natura penale ( sanzionatori e confiscatori ) a tutela dell’ambiente , settore ab origine toccato dall’intervento d’urgenza limitatamente alla fattispecie di incendio boschivo, a sua volta oggi in parte rimaneggiata dal Parlamento sia nel precetto che nelle sanzioni accessorie

Varato l’omicidio e le lesioni nautiche, norme già operative dal 25 ottobre scorso

La legge 26 settembre 2023 n. 138 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre scorso, in vigore dal 25 ottobre 2023, dopo l’ordinario termine di vacatio legis – attraverso la (totale) riscrittura degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale, accomuna la (invariata) disciplina penalistica già prevista per l’omicidio stradale e per le lesioni stradali gravi o gravissime – incriminazioni, per inciso, di una lunghezza smisurata, oggi vieppiù accentuatasi – anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati, in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore

Un’estensione all’ambito marittimo che colma una lacuna legislativa

Secondo le intenzioni dichiarate nella relazione illustrativa, il provvedimento «intende colmare una vera e propria lacuna normativa » definita dai conditores «inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo»; ancor di più «inaccettabile […] ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un’altra, alla guida di un’automobile rischierebbe fino a diciott’anni anni mentre alla guida di un’imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi».

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