CIVILE
LA QUESTIONE Anche la legittima difesa "civile" è strutturata secondo lo schema descritto dall'art. 52 del Codice Penale, richiedendo, ai fini dell'esonero dagli obblighi risarcitori, la sussistenza di un pericolo attuale all'incolumità propria o altrui, la costrizione della condotta reattiva e la proporzionalità fra questa ed il comportamento aggressivo.
L'ANALISI DELLA DECISIONE In tema di responsabilità aquiliana, è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendersi necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione.
PENALE
LA QUESTIONE L'infermità di mente deve comportare, per giungere alla soglia di un disturbo penalmente rilevante, un vero e proprio processo patologico che sia idoneo ad interferire nelle dinamiche di conoscenza e volontà con quel rilievo e densità causale che anche i disturbi gravi di personalità possono in concreto realizzare.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La decisione in esame verte sul riconoscimento del vizio totale o parziale di mente relativo ai "disturbi della personalità", inquadrabili questi ultimi nella nosografia riguardante le "infermità", ove essi devono essere caratterizzati da un'intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, oltre a persistere un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa. Deve essere altresì valutato il dolo del reato che sia sorretto dalla "consapevolezza" e "volontà" di compiere l'azione criminosa in modalità indipendente dal concetto di "imputabilità". Infine, per usufruire della concessione delle attenuanti generiche, il Giudicante deve riferirsi non a tutti i parametri giuridici e criminologici di cui all'articolo 133 c.p., specificando piuttosto a quale di esso si sia inteso fare riferimento.
LA QUESTIONE La cosa rubata e poi abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta, la cui appropriazione sia consentita a chiunque, poiché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto. E poiché la cosa abbandonata dal ladro deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario, integra un furto in danno di quest'ultimo l'ulteriore sottrazione.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Per aversi "derelizione" non è sufficiente l'abbandono della cosa (o la sua perdita), dovendo questa essere accompagnata dalla volontà di spogliarsi del bene. Siffatta volontà di spogliarsi del bene da parte del proprietario non può semplicemente supporsi, ma deve risultare dalle condizioni di tempo e di luogo dell'abbandono della cosa.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE L'interesse ai fini risarcitori alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, di cui al comma 3 dell'art. 34 c.p.a., non deve essere manifestato secondo formule sacramentali, ritenendosi sufficiente che dal contenuto dell'atto difensivo emerga in maniera inequivoca, ancorché implicita, il suddetto interesse.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Con la pronuncia in esame i Giudici di Palazzo Spada ritengono soddisfatte le condizioni di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022 ai fini dell'operatività del meccanismo dell'emendatio della domanda di cui all'art. 34, co. 3, c.p.a. ritenendo non necessaria una manifestazione in forma sacramentale della volontà di accedere in seconda battuta alla tutela risarcitoria. Ritengono, infatti, bastevole a tal fine che tale intenzione emerga, in maniera inequivoca ancorché implicita, dal contenuto dell'atto difensivo.
LA QUESTIONE La decisione della Sezione II quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma è un esempio di sentenza di merito ex articolo 34 del Codice del Processo Amministrativo, il cui comma I lett. d), consente al giudice amministrativo di adottare un nuovo atto, di modificare o di riformare quello impugnato.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La decisione del 6 dicembre 2022 n. 16237 della Sezione II quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma rappresenta un classico esempio di sentenza di merito ex articolo 34 del Codice del Processo Amministrativo, il cui comma I lett. d), consente al giudice amministrativo, nei limiti della domanda e nei casi di giurisdizione estesa al merito, di adottare un nuovo atto, di modificare o di riformare quello impugnato.