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EDITORIALE

Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie

L'arrivo in "Gazzetta" del decreto legislativo n. 31/2024 - il cosiddetto "Correttivo" alla riforma Cartabia penale - segna un passo avanti nel "cantiere" delle riforme della giustizia. Per il professor Giorgio Spangher, infatti, serve comunque un cambio di passo con la necessaria approvazione degli altri provvedimenti incardinati in Parlamento (Ddl Nordio, sequestro degli smartphone, intercettazioni, prescrizione e così via).

LEGISLAZIONE

Arriva il primo restyling alla novella penale, norme subito operative dal 4 aprile 2024

Con l’attuale Dlgs n. 31/2024 il Governo Meloni dà una prima attuazione alla delega e - come dallo stesso Ministero anticipato - non è escluso, anzi è verosimile, che entro la fine dell’anno possa essere predisposto un altro provvedimento.Va subito detto che si tratta di interventi, integrativi e correttivi, che si collocano, rectius che devono collocarsi entro il perimetro tracciato dalla legge delega.

Le innovazioni alle norme sostanziali

Le modifiche al codice penale contenute nel decreto legislativo n. 31 del 2024 innovano in modo limitato il codice penale, più sostanziali invece si presentano i cambiamenti al rito. Nelle pagine che seguono il confronto tra gli articoli vecchi e nuovi del Cp

Disposizioni attuative con “ritocchi” minimi

Il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto cartaceo di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: è questa l'innovazione più significativa sulle disposizione di attuazione al Cpp. In queste pagine è riportato il confronto tra gli articoli vecchi e nuovi delle disposizioni di attuazione del Cpp

Dalla procedibilità ai riti speciali: la “fotografia” dei cambiamenti

L'articolo 1, comma 4, della legge di delega n. 134/2001 prevede che il governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del Dlgs n. 150/2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, possa adottare disposizioni integrative e correttive. L'esecutivo, dopo aver trasmesso alle Camere lo schema di provvedimento per i previsti pareri, espressi in senso favorevole (il Senato, con osservazioni, una delle quali recepite) ha definitivamente esercitato la delega varando il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (pubblicato in "Gazzetta" n. 67 del 20 marzo 2024), in vigore dal 4 aprile 2024

Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio

Due i correttivi apportati al regime di procedibilità dall'articolo 1 del Dlgs 31/2024, di opposto contenuto: le lesioni personali commesse nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario nell'esercizio delle loro funzioni diventano (o restano) procedibili d'ufficio; il danneggiamento aggravato di cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede diviene procedibile a querela, con effetti retroattivi ma "calmierati" da una norma transitoria che rimette nei termini la persona offesa a far data dal 4 aprile 2024 per esprimere la volontà punitiva.

Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna”

Si è intervenuti sia sulla determinazione finale del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale [lettera a)], che sulla regola di giudizio del giudice dell'udienza preliminare chiamato a "scegliere" tra il disporre il rinvio a giudizio e la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere [lettera m)]. Analogo intervento è stato fatto nelle ipotesi di citazione diretta, nella costruzione dei poteri/doveri del giudice di adottare sentenza di non luogo a procedere in esito all'"udienza filtro".

Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni

La lettera c) dell'articolo 2 Dlgs n. 31/2024 modifica l'articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, Cpp, al fine di consentire che il termine di almeno tre giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza

Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre

Il processo in assenza viene ritoccato in tre punti fondamentali. Il primo riguarda, propriamente, l'istituto della latitanza (dove di stabilisce che si possa procedere sempre in loro assenza); il secondo riguarda l'udienza fissa di prosecuzione del giudizio in assenza, che viene ora spostata a ottobre; il terzo riguarda il contenuto del decreto giudizio immediato che dovrà contenere d'ora in poi - a pena di nullità in caso di mancanza - l'avviso all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza.

Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata

L'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto 31 ha aggiunto, nell'articolo 676, il comma 3-bis (sopprimendo, nel comma 1, per evitare duplicazioni, l'indicazione, tra le altre competenze, della competenza del giudice dell'esecuzione a decidere in ordine «all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis») che stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis e procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing

La soppressione della fase preliminare di confronto sulla sostituibilità della pena pone il problema pratico del momento in cui dovrà essere espresso il consenso dell'imputato. In quest'ottica, la finalità di tagliare i tempi processuali perseguita dal decreto correttivo potrebbe, in definitiva, per una inopinata eterogenesi dei fini, avere ricadute esattamente opposte a quelle auspicate, nella misura in cui disincentiva il ricorso alle pene sostitutive e potrebbe, indirettamente, aggravare il fenomeno dei "liberi sospesi" e del patologico sovraffollamento carcerario

Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica”

Il decreto correttivo riafferma, dunque, anche sotto il profilo processuale la prospettiva marcatamente "reocentrica" che innerva la disciplina organica della restorative justice, introdotta dalla riforma Cartabia e appare, altresì, in linea con la tendenza a favorire, attraverso le pratiche riparative, l'obiettivo di deflazione processuale, rafforzando il legame che viene stretto tra l'avvio dei programmi restorative e la prospettiva della estinzione del procedimento per remissione di querela.

Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d’assenza del Pdp

Il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto cartaceo di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La norma tende a colmare una lacuna dovuta all'impossibilità del deposito "telematico" da parte della procura generale presso la corte d'appello.

GIURISPRUDENZA

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