Numero 14 -


Il “semplice” bonifico genitore-figlio non è di per sé sottoposto a prelievo

Le liberalità diverse dalle donazioni, vale a dire tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato a un impoverimento del donante senza l'adozione della forma dell'atto pubblico sono soggette a imposta di donazione (con l'aliquota dell'8 per cento), pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione, qualora sussista una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi

Angelo Busani

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