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Il sistema di rinvio alla Corte Ue ripartisce i compiti delle autorità, solo il giudice nazionale decide sulla causa “interna”

Il sistema del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 del Tfue ripartisce nettamente i compiti delle autorità, conferendo alla Corte di giustizia Ue il ruolo di interpretazione del diritto dell'Unione, senza attribuzioni nella risoluzione del caso, e al Giudice nazionale il ruolo di decisione della controversia in virtù delle emergenze processuali e del diritto interno, tramite eventualmente la disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto dell'unione. Lo chiarisce il Tar Catanzaro sentenza 878/2018.

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