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L’esistenza di una disciplina di rango primario dell’emergenza Covid nelle scuole esclude l’emanazione di ordinanze contingibili

L'ANALISI DELLA DECISIONE Non sono ammesse ordinanze contingibili ed urgenti (della Regione) che vogliano individuare misure più restrittive rispetto a quelle già assunte a livello generale regolando diversamente settori di attività già disciplinati dalla norma di rango primario (dello Stato).

a cura di Rosa Iovino
Avvocato

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