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Sul conduttore l’onere di provare la malafede

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se l’inquilino alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutte le pigioni scadute e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese liquidate dal giudice.

Eugenio Sacchettini

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