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Farmaci: esclusa la responsabilità da “effetti collaterali indesiderati” se ci sono sperimentazioni e più segnalazioni al consumatore

Ai fini della prova liberatoria dalla responsabilità per i danni alla persona derivanti dai cosiddetti "effetti collaterali indesiderati" dei farmaci, consistente nell'aver «adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», occorre valutare, da un lato, la rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e i protocolli previsti dalla legge prima della produzione e commercializzazione del farmaco e, dall'altro lato, l'adeguatezza della segnalazione al consumatore dell'effetto indesiderato, fermo restando che l'impresa farmaceutica deve svolgere una costante opera di monitoraggio...

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