Cancellazione volo, il passeggero deve dare il consenso sul rimborso in modalità “buono viaggio”

La Corte Ue ha precisato, con la sentenza depositata il 21 marzo nella causa C-76/23, Cobult, che, a seguito della cancellazione del volo decisa da un vettore aereo, quest'ultimo può offrire due modalità di rimborso - buono di viaggio o rimborso pecuniario - a condizione che il passeggero sia adeguatamente informato, non abbia ulteriori oneri se opta per il rimborso pecuniario e presti un consenso informato

Marina Castellaneta

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