Numero 18 -


Con la non punibilità il reato resta intatto nella sua esistenza

Le conclusioni della Cassazione sono condivisibili. Ineccepibile è la ricostruzione giuridica della non punibilità del fatto: l'istituto presuppone un fatto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell'interesse tutelato, ma da ritenere non punibile per principi generalissimi di proporzione e di economia processuale che stanno alla base del decreto legislativo.

Giuseppe Amato

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