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Cannabis “light”: il via libera alla coltivazione rende lecita la vendita dei prodotti ricavati

Alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della cannabis contenente THC in misura non superiore allo 0,6%, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le infiorescenze, per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il “fumo”. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 4920 del 31 gennaio 2019.

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