Numero 10 -


Nuove attestazioni di conformità anche il per liquidatore giudiziale

L'articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione – obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) – prevede che nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

Carmelo Minnella
e Giacomo Antonio Gallo

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