Numero 46 -


Condizionale per il condannato solo con i corsi di recupero

Più significativamente, si stabilisce che d’ora in poi, ai fini dell’ottenimento della sospensione condizionale della pena, la partecipazione del condannato ai percorsi di recupero debba avvenire « con cadenza almeno bisettimanale » (finora non c’era la fissazione di una frequenza minima); soprattutto si pretende il superamento con esito favorevole » di questi specifici percorsi trattamentali.

Aldo Natalini

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