PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
L’attenzione è ancora puntata sulla Brexit. Soprattutto sulle conseguenze giuridiche all'indomani del risultato del referendum britannico dello scorso 24 giugno. Questa volta è il professore Fausto Pocar ad analizzare le disposizioni del Trattato sull’Unione europea sulla procedura di recesso: iter complesso che deve raggiungere un equilibrio accettabile per entrambe le parti.
GIURISPRUDENZA
La circolare n. 6 del 2015 è stata impugnata dinanzi al Tar Lazio da parte dell'Aiaf (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori) e dall’associazione “Donna chiama donna Onlus”, entrambe associazioni hanno sollevato problemi di compatibilità tra interpretazione ministeriale e il Dl n. 132/2014
La previsione normativa contenuta nell'articolo 12, comma 3, del Dl n. 132/2014, in virtù della quale “l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” va interpretata nel senso che il divieto legale ricomprende beni individuati o una somma di denaro versata sia una tantum, sia mensilmente o comunque periodicamente: è questa la previsione espressa dal Tar Lazio con la sentenza 3 maggio-7 luglio 2016 n. 7813
Le incertezze interpretative che contraddistinguono questa normativa rischiano di frustrarne l’effettiva utilità o efficacia; sul punto, però, il clima deve essere di ottimismo atteso che il Dicastero di Giustizia, come noto, ha costituito una Commissione ad hoc per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Alcooltest non valido se il volume d'aria è insufficiente; niente traduzione per i procedimenti speciali; infine, in ambito della circolazione stradale, è legittimo l'obbligo di negoziazione assistita. Sono alcuni dei principi espressi dai giudici durante questa settimana.
LEGISLAZIONE
Il decreto legge 117/2016 proroga alla data del primo gennaio 2017 l'avvio del processo amministrativo telematico.
CIVILE
LEGISLAZIONE
Sale a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha ”inadempimento” da parte del consumatore da cui consegue la possibilità per la banca di ottenere la restituzione o il trasferimento dell'immobile oggetto di garanzia. È questa la principale novità prevista dal decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 (pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” del 20 maggio 2016 n. 117), noto come decreto mutui.
Occorre ricordare che l’area dei mutui destinati all’acquisto o alla ristrutturazione dell’abitazione, area che costituisce una gran fascia di rapporti rilevanti sia per l’economia del consumatore che per il mercato, è rimasta per lungo tempo esclusa dal campo di applicazione della disciplina europea del credito ai consumatori.
Nel costo totale del credito sono incluse le componenti relative ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi nonché le uscite legate alla valutazione dei beni. Sono da considerare a parte le poste connesse con la trascrizione dell’atto di compravendita dell’immobile e le eventuali penali per inadempimento.
Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna al consumatore del «Prospetto Informativo Europeo Standardizzato». Eventuali comunicazioni aggiuntive che il finanziatore o l’intermediario intendano fornire dovranno essere specificate su distinto documento.
Si demanda alla Banca d’Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione, tenendo anche conto della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare; ai fini della individuazione di standard affidabili per la valutazione degli immobili, l’Istituto di vigilanza potrà prevedere l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.
Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito deve fornire al consumatore informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: che vanno dalla gamma dei prodotti presi in considerazione per la raccomandazione al compenso dovuto al consumatore.
Il dibattito alle commissioni parlamentari ha indotto il Governo ad a
p portare alcuni correttivi alle disposizioni
. Ad esempio è stata
accolta la richiesta d’innalzamento da sette a diciotto
del numero di rate non pagate necessarie affinché si realizzi l’inadempimento del debitore e, quindi, la banca possa entrare in possesso dell’abitazione.
Se le banche, gli istituti finanziari e gli intermediari finanziari condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle loro strutture.
È da valutare come implicito, all’interno della categoria dei mediatori creditizi, il rimando anche alla nuova figura del consulente del credito. Secondo la Mcd, le persone che presentano o rinviano semplicemente un cliente a intermediario del credito, a titolo accessorio nell’esercizio della loro attività professionale, non vanno considerate intermediari del credito.
GIURISPRUDENZA
Quando ci si trova dinanzi a una disposizione testamentaria ineseguibile perché sbagliata alla radice in relazione allo stato dei beni del de cuius non ci si deve arrestare col ritenerla “tamquam non esset”, ma occorre effettuare un'approfondita indagine su quale sarebbe stato l'intento del testatore nell'esprimere tale sua volontà: questo il senso della sentenza 14070/2016.
Il giudice di merito, quando rilevi che la situazione di fatto, esistente all’epoca in cui fu redatto l’atto di ultima volontà, e afferente i beni ereditari, contrasti col contenuto del testamento che li riguardino, non può limitarsi a darne atto, ma deve guardare al significato specifico e concreto delle singole espressioni usate.
AMMINISTRATIVO
Nelle gare pubbliche, nel caso di omessa dichiarazione di condanne penali riportate dal concorrente, è legittimo il provvedimento di esclusione non sussistendo in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 7586/2016.
Rispetto alla disciplina previgente in caso di irregolarità formali (mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali), il nuovo codice appalti prevede che l’appaltante, pur non applicando alcuna sanzione, ne richieda la regolarizzazione. La pratica dirà se ciò renderà un miglior servizio alla certezza del diritto rispetto allo stato dell’arte.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
È la prima volta che la Corte dei diritti dell’Uomo si occupa di un caso di questo genere e ci sembra che Strasburgo, pur non accogliendo il ricorso e, quindi, almeno a prima vista, pur non mettendo in primo piano la libertà di stampa, abbia, in realtà, formulato talune osservazioni che vanno nel senso di garantire la libertà di espressione dei giornalisti.