PRIMO PIANO

EDITORIALE

Nella crisi del “penale” anche l’Avvocatura deve fare la sua parte

IL TEMA DELLA SETTIMANA L'Avvocatura deve assumersi la sua parte di responsabilità e contribuire a migliorare la giurisdizione, riconoscendo innanzitutto i propri errori. L'imminente discussione in aula del disegno di legge sulle «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», è l'occasione per Michela Vaira, presidente nazionale dell'Aiga, di spronare la sua categoria perché non si limiti a "difendere" un sistema processuale fallimentare. Per Vaira l'iniziativa legislativa, che pure aveva a disposizione importanti studi di commissioni ministeriali, si è lasciata purtroppo guidare da un pericoloso mix di populismo e simbolismo "penale". Senza un cambio di rotta non saranno modernizzate e migliorate né le garanzie difensive né la ragionevole durata dei processi.

GIURISPRUDENZA

Le istruzioni del foro di Brindisi per guidare i genitori separati a superare le rivalità nell’interesse dei figli

Modulo con le “Istruzioni per l’uso” - redatto in collaborazione con l’avvocato Mariella Fanuli e il professore Marino Maglietta (Associazione nazionale “Crescere Insieme”) - dei cui contenuti potranno giovarsi qualitativamente le coppie che intendono definire consensualmente un affidamento condiviso dei figli, sia chiedendo al giudice l’omologazione dei loro accordi, sia redigendo il relativo documento all’interno della negoziazione assistita.

È legittima l’iniziativa fallimentare del pubblico ministero

In ambito civile, spicca la decisione con cui i giudici hanno ribadito che, in materia bancaria, non può giustificarsi alcun deficit delle informazioni assunte dall'intermediario sulla base della sua dimensione locale. Per il diritto penale in primo piano c'è la sentenza con cui la Cassazione ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto se sussiste un concorso colposo del lavoratore infortunato.

LEGISLAZIONE

CIVILE

GIURISPRUDENZA

La responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetto di immobili vale anche negli interventi di ristrutturazione edilizia

L'articolo 1669 del Cc, è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

La preesistenza dell’edificio non blocca la garanzia

Le sezioni Unite hanno privilegiato l’orientamento meno restrittivo ponendo l’attenzione su quelli che l’articolo 1669 del Cc definisce «gravi difetti» dell’opera; in tale espressione i giudici di legittimità hanno inteso includere anche gli interventi riguardanti elementi secondari e accessori ma tali da compromettere la funzionalità del fabbricato.

Dichiarata efficace in Italia l’adozione di minori stranieri pronunciata all’estero da genitori dello stesso sesso

Va riconosciuta a ogni effetto in Italia l'adozione pronunciata dall'autorità di un Paese straniero, purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993. Tale Convenzione non pone limiti allo status di genitori adottivi (che pertanto ben potrebbero essere dei single, delle coppie etero o omosessuali, unite o non unite in matrimonio), richiedendo soltanto l'articolo 5 che i futuri genitori adottivi siano «qualificati e idonei» all'adozione e l'articolo 24, quale condizione ostativa al riconoscimento, la manifesta contrarietà all'ordine pubblico internazionale (il coniugio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato).

La nozione di famiglia non è influenzata dal tipo di unione

La ratio dell'articolo 36 della legge 184/1983 è stata individuata nella necessità di impedire che i cittadini italiani residenti all'estero vengano pregiudicati nel loro «diritto all'adozione», ma soprattutto per evitare che situazioni familiari ormai stabilizzate e legittimamente accertate nello Stato estero non vengano riconosciute in Italia.

PENALE

GIURISPRUDENZA

Violazione di posta elettronica: riconosciuto il reato “statico” in caso di accesso abusivo e visione di messaggi già letti

La Cassazione ha fornito chiarimenti in materia di accesso abusivo al sistema informatico. In particolare è stato precisato che il soggetto che accede illegittimamente a informazioni che tuttavia sono state già lette dal destinatario è imputabile del reato “statico”previsto dall’articolo 616 del codice penale ossia violazione di corrispondenza e non di quanto previsto dal successivo articolo 617 del cp che prevede l’interruzione o l’impedimento di comunicazioni

I contenuti già visti non si considerano più “corrispondenza”

L’accesso abusivo nei sistemi informatici va considerato a seconda delle modalità di ingresso e di utilizzo dei dati presenti nei diversi sistemi. In particolare quando il soggetto “entra in possesso” di notizie già lette si può trattare di violazione di corrispondenza e non del più grave reato di cognizione, interruzione o impedimento di comunicazione.

AMMINISTRATIVO

Elenco di tutti gli argomenti

  1. a

    Appalti

    Adozione e affidamento

  2. l

    Lavoro e formazione

    Locazioni

  3. n

    Notificazioni

  4. p

    Processo penale

    Pubblico impiego

    Procedimento penale

    Prescrizione

    Previdenza e assistenza

    Procedimento civile

    Proprietà

    Procedimento amministrativo

  5. r

    Reato

    Reati contro la persona

  6. s

    Separazione e divorzio

    Sanità e bioetica

    Sanzioni

    Sentenza civile

    Stupefacenti

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