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EDITORIALE

Nuove intercettazioni, cronaca e difesa sono messe in difficoltà

IL TEMA DELLA SETTIMANA Avvocati e giornalisti guardati con sospetto dalle norme presenti nello schema di decreto legislativo che detta “disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”. E così il processo penale rischia di finire su un binario morto e i cronisti in galera. Secondo Franco Abruzzo, il provvedimento che è in via di approvazione, sulla carta cerca di conciliare la salvaguardia delle indagini, la riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa e il diritto di cronaca, ma proprio questi ultimi due nella sostanza appaiono in difficoltà.

LEGISLAZIONE

Tra i destinatari gli “assistenti” agli associati

Ora, tra i soggetti destinatari, rientrano i fiancheggiatori dell’associazione per delinquere semplice o mafiosa che compiono condotte di rifugio o di fornitura del vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione. In questo modo l’intero arco delle condotte partecipative e contigue vengono considerate e scattano le “prevenzioni”.

Sorveglianza speciale, sospesa durante la custodia cautelare

La nuova norma impone al giudice di sentire il Pm che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, prima di verificare la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.

Misure cautelari reali: il Legislatore rafforza sequestro e confisca

L’azione di prevenzione patrimoniale nell’ipotesi sia esercitata ovvero prosegua dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, può avere a oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius , essendo stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

Si amplia la platea dei soggetti colpiti dai mezzi di contrasto

Va segnalata senza dubbio l’implementazione del novero dei destinatari delle misure di prevenzione. A tal proposito va ricordata la parificazione tra i soggetti riguardati da fatti di mafia a quelli coinvolti in fatti di corruzione. Destinatari delle norme sono anche gli imputati di reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi.

Al pubblico ministero spetta il ruolo di coordinamento

I n tema di misure cautelari reali legittimato alla proposta è il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia. Sussiste poi la legittimazione concorrente del procuratore circondariale.

Confisca allargata ai beni dell’imputato di dubbia provenienza

Da precisare che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest’ultimo.

All’amministratore giudiziario un compito centrale

Il nuovo catalogo dell’articolo 4 (che individua i soggetti destinatari delle misure) è la sintesi di una precisa visione “ideologica” della società, in cui la pericolosità sociale promana da reati che, solo pochi anni or sono, non sarebbero mai stati considerati meritevoli dell’intervento personale e patrimoniale regolato dal Codice.

La “relazione” taglia i tempi e semplifica l’iter

Si tratta, almeno nelle intenzioni, di un atto che dovrebbe consentire al tribunale di evitare di dar corso a dispendiose, quanto inutili, amministrazioni riguardo a imprese le cui condizioni di operatività erano interamente contrassegnate da illegalità di ogni sorta e che non è possibile in alcun modo ricondurre nell’alveo di un’economia legale.

Più compiti ai Prefetti, addio allo schema centralizzato

Presso le prefetture, debbono essere istituiti tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, alla cui attuazione le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente. La norma dettaglia in modo analitico quali siano la composizione e le funzioni di questi (invero pletorici) tavoli tecnici

Obiettivo perseguito “fallimentarizzare” il procedimento

Lo spirito della novella tende a realizzare diversi risultati. Il primo è quello di una più ampia e concreta tutela dei terzi che provino di essere estranei ai fatti delittuosi, con la individuazione di un sub-procedimento per l'accertamento della loro estraneità. L’altro è la fallimentarizzazione del procedimento di accertamento e verifica dei crediti.

Superato il sistema delle liquidazioni, l’impresa va conservata

La necessità che il sequestro di prevenzione sia anteposto ai diritti del creditore del proposto–fallito è stata rinvenuta dalla giurisprudenza, nell’esigenza che l’ordinamento deve impedire al proposto di trarre vantaggio dalla circostanza che questi conserva, comunque, la titolarità dei beni.

Omesse informazioni punite con il carcere da uno a quattro anni

L’articolo 24 regolamenta il regime delle sanzioni a seguito della riforma dell’articolo 34, con particolare riferimento al controllo giudiziario delle aziende. Difatti, il nuovo articolo 34-bis impone diversi obblighi informativi a carico di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni o delle aziende sequestrate.

Anbsc, spariscono le competenze “processuali”

È innegabile che l’Anbsc ha incontrato sempre forti resistenze a operare nel perimetro dell'amministrazione di giustizia dei patrimoni di mafia. Prima la spoliazione del compito di designare gli amministratori, poi l’arretramento della sua presa in carico della gestione dei beni e ora la postergazione di tale intervento addirittura alla confisca di secondo grado.

Truffa aggravata: pena più alta con soldi pubblici

Il Codice antimafia inasprisce la pena della reclusione prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Mentre fino a oggi la forbice edittale era da uno a sei anni, adesso la cornice sanzionatoria viene elevata sia nel minimo che nel massimo: il delitto verrà punito con la reclusione da due a sette anni.

Confisca allargata non a misura Cedu, pronte le modifiche

Le modifiche più importanti hanno interessato la confisca allargata, allineata in molti tratti di disciplina, a quella di prevenzione. Viene in particolare sancita l’irrilevanza dei redditi leciti, ma non dichiarati fiscalmente, per accertare la sproporzione. Tutto ciò in aperto contrasto con la ratio dell’istituto .

Sezioni e collegi ad hoc impegnati sul tema della prevenzione

Si prevede che se le dimensioni dell’ufficio impongono ai magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione lo svolgimento di funzioni promiscue, il Consiglio superiore della magistratura dovrà disporre la misura della riduzione proporzionale del carico di lavoro nelle altre materie.

In arrivo nuove regole su ammortizzatori, incentivi ed emersione

Il problema della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria costituisce da sempre una delle principali problematiche che vanno affrontate nella immediatezza dell’applicazione di una delle misure e fino alla assegnazione definitiva delle stesse.

Tra future attuazioni e applicazioni a procedure in corso

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 161/2017, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i criteri per l’individuazione del personale e degli altri soggetti.

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