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Con il recepimento della Direttiva Insolvency nel mirino i segnali di pericolo per le imprese

La delega legislativa contenuta nella legge n. 53 del 2021 di necessario recepimento della citata Direttiva n. 2019/1023/UE che ha trovato piena attuazione , anche con riferimento a quanto previsto nel Pnrr, nel decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 (cosiddetto “secondo correttivo”) recante appunto modifiche al codice della crisi e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)

Continuità aziendale, priorità è l’interesse dei creditori

Il primo intervento sulla procedura concordataria, fortemente innovativo, recato dai primi due commi dell'articolo19 del Decreto in commento propone, dopo una modifica meramente descrittiva in ordine alla denominazione della rubrica, una sostanziale riscrittura dell'articolo 84 del Dlgs 14/2019 che, in linea con il riformato titolo (Finalità e contenuti del concordato preventivo) incentra l'attenzione proprio sulla finalità dell'istituto, ancora una volta orientata al soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale e la liquidazione del patrimonio, a cui, però, si aggiunge anche "l'attribuzione delle attività ad altri soggetti subentranti al debitore, o, comunque, in qualsiasi altra forma sia possibile".

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