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PRIMO PIANO

EDITORIALE

Piani genitoriali, quella necessità di preservare gli interessi dei minori

Dal 1° marzo 2023 ai ricorsi dell'affidamento dei figli dovrà essere allegato un documento, denominato come "piano genitoriale", gli esempi di siffatti "piani" che sono già in circolazione, soffrono di non lievi scompensi su aspetti che incidono pesantemente su diritti sostanziali della prole, tra questi i principali equivoci si colloca la forma del mantenimento, direttamente connessa con i compiti di cura assunti da ciascun genitore e quindi con il tipo di vita che si prospetta per i figli

Piani genitoriali, quella necessità di preservare gli interessi dei minori

Dal 1° marzo 2023 ai ricorsi dell'affidamento dei figli dovrà essere allegato un documento, denominato come "piano genitoriale", gli esempi di siffatti "piani" che sono già in circolazione, soffrono di non lievi scompensi su aspetti che incidono pesantemente su diritti sostanziali della prole, tra questi i principali equivoci si colloca la forma del mantenimento, direttamente connessa con i compiti di cura assunti da ciascun genitore e quindi con il tipo di vita che si prospetta per i figli

Piani genitoriali, quella necessità di preservare gli interessi dei minori

Dal 1° marzo 2023 ai ricorsi dell'affidamento dei figli dovrà essere allegato un documento, denominato come "piano genitoriale", gli esempi di siffatti "piani" che sono già in circolazione, soffrono di non lievi scompensi su aspetti che incidono pesantemente su diritti sostanziali della prole, tra questi i principali equivoci si colloca la forma del mantenimento, direttamente connessa con i compiti di cura assunti da ciascun genitore e quindi con il tipo di vita che si prospetta per i figli

Piani genitoriali, quella necessità di preservare gli interessi dei minori

Dal 1° marzo 2023 ai ricorsi dell'affidamento dei figli dovrà essere allegato un documento, denominato come "piano genitoriale", gli esempi di siffatti "piani" che sono già in circolazione, soffrono di non lievi scompensi su aspetti che incidono pesantemente su diritti sostanziali della prole, tra questi i principali equivoci si colloca la forma del mantenimento, direttamente connessa con i compiti di cura assunti da ciascun genitore e quindi con il tipo di vita che si prospetta per i figli

Piani genitoriali, quella necessità di preservare gli interessi dei minori

Dal 1° marzo 2023 ai ricorsi dell'affidamento dei figli dovrà essere allegato un documento, denominato come "piano genitoriale", gli esempi di siffatti "piani" che sono già in circolazione, soffrono di non lievi scompensi su aspetti che incidono pesantemente su diritti sostanziali della prole, tra questi i principali equivoci si colloca la forma del mantenimento, direttamente connessa con i compiti di cura assunti da ciascun genitore e quindi con il tipo di vita che si prospetta per i figli

LEGISLAZIONE

Trattazione e discussione unificate: una “impennata” verso la decisione

Nel corso dell'udienza di discussione il giudice disponga, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria è attuata attraverso la riserva di particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze

Trattazione e discussione unificate: una “impennata” verso la decisione

Nel corso dell'udienza di discussione il giudice disponga, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria è attuata attraverso la riserva di particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze

Atti redatti in modo sintetico nell’attesa del Tpmf entro il 2024

La Riforma Cartabia introduce rilevanti innovazioni nel settore del diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali, in assenza di un disegno organico e unitario. In attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega, il decreto legislativo n. 149 del 2022 realizza un modello generale e organico ossia il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (articolo 473-bis e seguenti del Cpc), valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (con alcune specifiche eccezioni)

Atti redatti in modo sintetico nell’attesa del Tpmf entro il 2024

La Riforma Cartabia introduce rilevanti innovazioni nel settore del diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali, in assenza di un disegno organico e unitario. In attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega, il decreto legislativo n. 149 del 2022 realizza un modello generale e organico ossia il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (articolo 473-bis e seguenti del Cpc), valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (con alcune specifiche eccezioni)

Vis attractiva del giudice ordinario evita i conflitti di competenza

Prima della riforma, una regola orientativa di determinazione della competenza era costituita dal criterio della cosiddetta "prevenzione": ebbene, tale criterio è venuto meno con la cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021, articolo 1, comma 28 e Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149) che, intervenendo sull'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, ha modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, estendendo la "vis attractiva" del primo al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo l'instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (Cassazione civile, n. 3780/2023)

Vis attractiva del giudice ordinario evita i conflitti di competenza

Prima della riforma, una regola orientativa di determinazione della competenza era costituita dal criterio della cosiddetta "prevenzione": ebbene, tale criterio è venuto meno con la cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021, articolo 1, comma 28 e Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149) che, intervenendo sull'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, ha modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, estendendo la "vis attractiva" del primo al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo l'instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (Cassazione civile, n. 3780/2023)

Rito super-accelerato: al collegio il solo compito della decisione finale

Irrompe nella codificazione processuale civile, il nuovo rito unitario che racchiude le disposizioni per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Si tratta di una serie di norme che colloca il rito unitario nel Libro II del Codice e, non più, trai procedimenti speciali. Le nuove disposizioni - contenute nel nuovo titolo IV-bis - si applicano a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo

Rito super-accelerato: al collegio il solo compito della decisione finale

Irrompe nella codificazione processuale civile, il nuovo rito unitario che racchiude le disposizioni per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Si tratta di una serie di norme che colloca il rito unitario nel Libro II del Codice e, non più, trai procedimenti speciali. Le nuove disposizioni - contenute nel nuovo titolo IV-bis - si applicano a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo

Il curatore speciale del minore protagonista nel risolvere i conflitti

La Riforma Cartabia introduce una disciplina organica in tema di curatela speciale del minore, dando attuazione delle indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 23, lettera a), ultima parte, legge n. 206/2021, laddove si fa presente che «l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti"», nonché nell'articolo 1, comma 23, lett. dd), prima parte, l. n. 206/2021, che prevede «"la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore"».

Il curatore speciale del minore protagonista nel risolvere i conflitti

La Riforma Cartabia introduce una disciplina organica in tema di curatela speciale del minore, dando attuazione delle indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 23, lettera a), ultima parte, legge n. 206/2021, laddove si fa presente che «l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti"», nonché nell'articolo 1, comma 23, lett. dd), prima parte, l. n. 206/2021, che prevede «"la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore"».

Negoziazione: alla prova dei fatti le regole sull’ascolto del minore

La Riforma ha ispirato la propria azione anche alla valorizzazione degli strumenti di giustizia cosiddetta "alternativa" o "complementare" ossia la mediazione familiare (ora regolata in albo) e la negoziazione assistita (ampliata nel campo di applicazione). Nel complesso, le norme a vocazione "mediativa" toccano anche il rito in vari snodi procedimentali e incontrano uno sbarramento solo nei contesti viziati da violenza domestica o di genere, in ossequio ai noti principi della Convenzione di Istanbul.

Negoziazione: alla prova dei fatti le regole sull’ascolto del minore

La Riforma ha ispirato la propria azione anche alla valorizzazione degli strumenti di giustizia cosiddetta "alternativa" o "complementare" ossia la mediazione familiare (ora regolata in albo) e la negoziazione assistita (ampliata nel campo di applicazione). Nel complesso, le norme a vocazione "mediativa" toccano anche il rito in vari snodi procedimentali e incontrano uno sbarramento solo nei contesti viziati da violenza domestica o di genere, in ossequio ai noti principi della Convenzione di Istanbul.

Giudizio di appello per la famiglia: sì al modello processuale ibrido

La legge delega ha genericamente previsto la predisposizione, a opera del legislatore delegato, di un'autonoma regolamentazione «per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a)» del medesimo comma, con l'intento di procedere a una definizione del rito dell'impugnazione che ne delinei le regole da valere rispetto a tutte le materie per le quali si applichi il rito uniforme, senza, tuttavia, fornire indicazioni vincolanti sulle forme processuali da applicare. È all'interno di questa cornice che il Legislatore delegato "scrive" le nuove norme, non senza importanti innovazioni

Giudizio di appello per la famiglia: sì al modello processuale ibrido

La legge delega ha genericamente previsto la predisposizione, a opera del legislatore delegato, di un'autonoma regolamentazione «per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a)» del medesimo comma, con l'intento di procedere a una definizione del rito dell'impugnazione che ne delinei le regole da valere rispetto a tutte le materie per le quali si applichi il rito uniforme, senza, tuttavia, fornire indicazioni vincolanti sulle forme processuali da applicare. È all'interno di questa cornice che il Legislatore delegato "scrive" le nuove norme, non senza importanti innovazioni

Niente più ricorso al giudice se non si versa il “mantenimento”

La Riforma dedica ampio spazio alle misure destinate a garantire l'attuazione dei provvedimenti in materia di famiglia, con il fine di realizzare il principio di effettività. Nel settore della famiglia, il tempo ha un valore completamente diverso e la mancata attuazione tempestiva di un provvedimento rischia di frustrarne il contenuto di giustizia. Con questo obiettivo, le nuove norme introducono norme ad hoc, in parte tratte dall'esperienza dei giudici minorili e della famiglia

Niente più ricorso al giudice se non si versa il “mantenimento”

La Riforma dedica ampio spazio alle misure destinate a garantire l'attuazione dei provvedimenti in materia di famiglia, con il fine di realizzare il principio di effettività. Nel settore della famiglia, il tempo ha un valore completamente diverso e la mancata attuazione tempestiva di un provvedimento rischia di frustrarne il contenuto di giustizia. Con questo obiettivo, le nuove norme introducono norme ad hoc, in parte tratte dall'esperienza dei giudici minorili e della famiglia

Allegazione degli atti di violenza per una pronta valutazione dei casi

L'articolo 473-bis.40 c.p.c., rubricato "Ambito di applicazione", introduce nel Capo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere. L'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria. Nascono, così, norme ad hoc che sono ospitate nel codice di rito

Allegazione degli atti di violenza per una pronta valutazione dei casi

L'articolo 473-bis.40 c.p.c., rubricato "Ambito di applicazione", introduce nel Capo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere. L'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria. Nascono, così, norme ad hoc che sono ospitate nel codice di rito

La soluzione della crisi matrimoniale “fa rotta” sulla residenza del minore

La Sezione II contiene le norme speciali destinate a trovare applicazione nei soli procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. Si tratta di un corpus di disposizioni che innova in modo significativo il pregresso regime: in primis, quanto al provvedimento decisorio che viene uniformato sotto la volta della sentenza; ma anche nella dinamica procedimentale comparendo la possibilità di presentare, in modo congiunto, sia domanda di separazione che divorzio

La soluzione della crisi matrimoniale “fa rotta” sulla residenza del minore

La Sezione II contiene le norme speciali destinate a trovare applicazione nei soli procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. Si tratta di un corpus di disposizioni che innova in modo significativo il pregresso regime: in primis, quanto al provvedimento decisorio che viene uniformato sotto la volta della sentenza; ma anche nella dinamica procedimentale comparendo la possibilità di presentare, in modo congiunto, sia domanda di separazione che divorzio

GIURISPRUDENZA

Elenco di tutti gli argomenti

  1. p

    Processo civile

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