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Alla Corte d’appello ordinaria la domanda di responsabilità genitoriale mentre pende il giudizio di separazione

Nel caso in cui successivamente all’instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all’articolo 316 del Cc, siano state proposte azioni dirette a ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, quando sia pendente il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla Corte d’appello in composizione ordinaria.

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