L'eccezione tardiva di incapacità a testimoniare
L’art. 2051 c.c. costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale è sufficiente che sussista nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che al riguardo rilevi la condotta serbata dal custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.